Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10798 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di P. A. avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Perugia in data 22-10-2010 applicativa della misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e art. 80, comma 1, lett. a), per cessione continuata anche a soggetti minorenni di droga del tipo hascih, il Tribunale del riesame di Perugia, con ordinanza in data 16- 11-010 rigettava la detta richiesta, ribadendo il quadro di gravità indiziaria e della esigenza di tutela del concreto pericolo di recidivanza, segnatamente attinente le circostanze e modalità dei fatti e le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie della minore Po.Pa.Iu. e M.R. nel contesto ambientale dell’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri (OMISSIS).

Avverso tale provvedimento il P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame a mezzo del suo difensore,sostanzialmente ed in sintesi:

Violazione di legge e difetto di motivazione sia in ordine alla ritenuta sussistenza del quadro di gravita indiziaria, sia in merito alla ribadita sussistenza delle esigenze cautelari segnatamente attinenti la tutela del pericolo concreto di recidivanza, con immotivata elusione delle controdeduzioni difensive e degli elementi a discarico emergenti dal contesto delle indagini svolte, allo stato, ed espressamente richiamate nel ricorso con trasposizione integrale e letterale – nel testo del gravame – delle decisioni del GIP e del Tribunale del riesame oggetto della presente indagine.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che denuncia vizi di motivazione ed erronea valutazione delle risultanze acquisite allo stato che non sembrano potersi ricondurre al tracciato argomentativo del Tribunale del riesame perugino.

In effetti il ricorrente, con ampio sconfinamento in punto di mero fatto, propone una diversa lettura di circostanze enunciate a carico del predetto quali elementi di gravità indiziaria, operazione questa attinente il giudizio di merito se e quando fosse celebrato, là dove, allo stato, il puntuale richiamo di contatti tra il giovane e la minorenne Po., anche attraverso gli esiti di intercettazioni telefoniche, mostra il ruolo di inequivoco fornitore di haschish del ricorrente destinato a persone anche minori di età.

La censura di inattendibilità della ragazza non trova, allo stato, conferma nello sviluppo argomentativo tracciato dal Tribunale del riesame e che trova sintomatici riscontri nelle stesse argomentazioni rappresentate a fol. 3 del provvedimento impugnato, segnatamente riferiti all’eloquenti dichiaraci di B.S. e V. G. circa il ruolo di "(OMISSIS)" (sopranome dell’indagato) nella fornitura dell’erba ai giovani che lo contattavano.

Del pari immune da vizi di motivazione le argomentate esigenze cautelari riducibili ad un concreto pericolo di recidivane, come motivatamente segnalato a fol. 5.

E’ chiaro che lo sviluppo della vicenda istruttoria potrà ragionevolmente comportare opportune valutazioni nell’insieme e nello specifico, basato allo stato, quanto dedotto nell’ordinanza impugnata a supporto non censurabile cella conferma della misura cautelare in atto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata nella misura di Euro MILLE/00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento Selle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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