Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10772 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. P.S. e Pe.Mi. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della condanna pronunciata nei loro confronti in primo grado, è stata rideterminata la pena per il P. in anni quattro di reclusione ed Euro mille di multa e per il Pe. in anni sei e mesi sette di reclusione ed Euro millecinquecento di multa, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque per entrambi.

P. deduce violazione dell’art. 521 c.p., in quanto i Giudici di merito lo avrebbero ritenuto responsabile, in riferimento al capo 21) a lui ascritto, di estorsione consumata, nonostante la contestazione riguardasse una ipotesi di tentativo. Denuncia altresì gli stessi vizi in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

Pe. si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e della eccessività della pena a lui inflitta.

2.-. Va premesso che sia P. sia Pe. durante il dibattimento di appello hanno dichiarato di rinunciare ai motivi di gravame diversi da quelli concernenti la misura della pena.

Ne deriva la inammissibilità del primo motivo di ricorso del P., in quanto relativo a censure alle quali egli aveva espressamente rinunciato nel dibattimento in appello.

Gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto censurano un punto della decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove – come appunto nel caso di specie – corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art. 133 c.p. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata. I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in allegazioni di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonchè carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli agli imputati semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.

3.-. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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