Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10768

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. T.N. ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 314 c.p., per avere, quale addetto ad un parcheggio comunale (recintato e a pagamento, in prossimità dello stadio di (OMISSIS)), consegnato al proprietario di una autovettura per la sosta un tagliando già usato da un euro con orario posticipato, riscuotendo come corrispettivo la somma di Euro 5,20 e appropriandosi della residua somma di Euro 4,20, indebitamente percepita (in (OMISSIS)).

11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a lui ascritto, a suo dire inquadrabile nel reato di appropriazione indebita o in quello di truffa, aggravati ex art. 61 c.p., n. 11, e non nel contestato delitto di peculato.

2 .-. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61 c.p., nn. 9 e 11, va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, Sentenza n. 35852 del 06/05/2008, Rv.

241186, Savorgnano; Sez. 6, Sentenza n. 5447 del 04/11/2009, Rv.

246070, Domi). Risulta dalla lettura della sentenza impugnata che il T. acquisì fraudolentemente il possesso della somma in più indebitamente percepita dal proprietario della autovettura e successivamente oggetto di appropriazione. Ne deriva, in applicazione dei principi sopra ricordati, che il fatto ascritto al ricorrente deve essere inquadrato nel reato di truffa aggravata e non in quello di peculato.

3 .-. Una volta qualificato il fatto ascritto al ricorrente come truffa, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere tale reato, commesso in data (OMISSIS), estinto per intervenuta prescrizione, maturatasi nel luglio 2010.
P.Q.M.

Qualificato il fatto come truffa, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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