Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10767 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da B.E.E. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria In data 12-01-2000 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 336 c.p., così diversamente qualificato il fatto contestato ex art. 341 c.p. (ante abrogazione) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 22-5-2008, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, posta la inequivoca valenza minacciosa della condotta contestata nei confronti dell’agente di ps a causa e nello esercizio delle sue funzioni, nonchè il diniego delle invocate attenuanti generiche in considerazione degli ostativi precedenti penali e del negativo comportamento soggettivo del B..

Avverso tale sentenza quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p. per erronea qualificazione della fattispecie contestata e relativa illogicità della motivazione, essendosi il ricorrente limitato ad una mera esternazione verbale per quanto oltraggiosa ma non integrante atteggiamento minaccioso o intimidatorio verso il p.u.;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla denegata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e relativa illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub I) a palese smentita dell’assunto difensivo l’impugnata sentenza ha correttamente e logicamente motivato le ragioni della piena configurabilità del reato di minaccia a p.u., stante l’inequivoca valenza intimidatoria del comportamento del ricorrente verso l’agente F. che, a causa e nell’esercizio delle sue funzioni, intendeva procedere al sequestro della moto perchè condotta senza patente richiesta per la categoria.

La finalizzazione della minaccia di colpire il p.u. con tre pugni è chiaramente correlata ad indurre l’agente a recedere dal suo doveroso proposito di applicare la legge nel caso de quo con il sequestro del motoveicolo, senza contare .che, come esattamente rilevato in sentenza (cfr. fol. 2), la successiva minaccia di "fargliela pagare" completa il quadro di idoneità della condotta a generare nel vigile un comprensibile e giustificato timore. Tanto vale ad integrare l’ipotesi contestata ex art. 336 c.p. ricorrendone le condizioni oggettive e soggettive.

Il motivo sub 2) si sottrae al vaglio di legittimità, posto che la misura del trattamento sanzionatorio, in esso ricompresa la valutazione della concedibilità delle invocate attenuanti generiche, è riservato al potere discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile in questa sede di legittimità se, come nella specie, adeguatamente e correttamente motivato (cfr. fol., 2 cpv 3^ e 4^).
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 – in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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