Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11032 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – K.G. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 14/17.10.2010 del tribunale di Bolzano che in sede d riesame, confermava l’ordinanza cautelare in carcere disposta nei cuoi confronti con ordinanza 25.9.2010 del gip dello stesso tribunale per il reato di omicidio ai danni di L.L., ucciso in (OMISSIS) (prov. di (OMISSIS)) la sera del (OMISSIS) con numerosi colpi di pistola. Il gip nello stesso contesto dichiarava la propria incompetenza territoriale e trasmetteva gli atti alla Procura presso il tribunale di Siena.

I giudici del riesame ravvisavano i gravi indizi di reato in base a precise circostanze che di seguito si indicano: la sussistenza di una causale, rappresentata dal fatto che nell’anno 2003 il fratello della vittima, L.A., aveva accoltellato a morte il fratello dell’imputato; la circostanza che l’imputato, in possesso di una utenza telefonica opportunamente monitorata, si trovava nel luogo e nell’ora in cui fu commesso il delitto. Il periculum libertatis poi veniva registrato in base alla considerazione della gravità del reato e della mobilità dell’imputato capace, per disponibilità di mezzi e per indole, a trasferirsi da un luogo all’altro al di là dei confini nazionali.

2 – Ricorre avverso l’ordinanza, tramite difensore, l’imputato e deduce, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) codice di rito:

a) abnormità del provvedimento impugnato perchè in violazione dell’art. 291 c.p.p. per il fatto che la richiesta del P.M. non conteneva l’indicazione degli indizi gravi, con la conseguente adozione, a suo avviso, del provvedimento ex officio da parte del giudice;

b) contraddittorietà della motivazione per il fatto che sia il gip che il giudice del riesame hanno ritenuto l’urgenza di provvedere a fronte della decisione del gip di non convalidare il fermo dell’imputato proprio per il difetto di esigenze correlate all’urgenza;

c) violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5 per non avere il gip trasmesso al tribunale del riesame l’interrogatorio di garanzia reso all’imputato il 24.9.2010, con la conseguente non considerazione del tribunale della libertà di valutare la gravità indiziaria in relazione al contenuto dell’interrogatorio e con la conseguenza obbligata, in seguito alla omessa trasmissione, della declaratoria di inefficacia della ordinanza applicativa della misura cautelare, d) Omessa motivazione sulla gravità indiziaria del fatto contestato;

3- Il ricorso non è fondato.

Destituite di fondamento sono le censure in rito: il provvedimento è stato emesso su richiesta del p.m., come peraltro attestato dal giudice che ha emesso la misura, a nulla rilevando la consistenza della motivazione della richiesta che non costituisce certo condizione, la motivazione, della legittimità dell’ordinanza cautelare successivamente emessa; la non convalida del fermo non costituisce nemmeno essa condizione di legittimità della successiva ordinanza cautelare, la cui emissione può prescindere di certo dalla non convalida delle misure cautelari adottate di urgenza; la denunciata omessa trasmissione, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 5, all’organo del riesame del verbale dell’interrogatorio di garanzia non può automaticamente dar luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare, per il fatto che la disposizione poco sopra richiamata richiede la trasmissione, oltre che di tutti gli atti presentati a norma dell’art. 291 c.p.p., comma 1, di quegli atti sopravvenuti, quale per l’appunto l’interrogatorio di garanzia, che siano a favore dell’imputato. Ora l’interrogatorio di garanzia non può rappresentare di per sè elemento favorevole all’indagato.

Nella specie poi la difesa dell’imputato lo richiama senza indicare specificamente gli eventuali elementi favorevoli, peraltro circoscritti alle esigenze cautelari, desumibili dal verbale la cui omessa trasmissione viene segnalata. Ed è chiaro che gli "elementi favorevoli", menzionati dall’art. 309 c.p.p., comma 5, non possono consistere in mere asserzioni difensive, documentate nel verbale di interrogatorio, dovendo, invece, concretarsi in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del p.m, che servano, in concreto, a discolpare l’indagato (in tal senso, Sez. 6, 7.4/27.5.1999, Vernieri G. ed altri, Rv 214768) o ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, peraltro diffusamente e con specifico riferimento ad elementi fattuali valutate nel provvedimento impugnato.

4 – Ma anche destituite di fondamento sono le censure in merito alla denunciata insufficienza delle ragioni correlate ai gravi indizi di colpevolezza. In proposito i giudici del riesame hanno fatto perno su due incontestabili circostanze di fatto: l’esistenza di una causale, rappresentata dall’accoltellamento del fratello dell’imputato da parte del fratello della vittima, da un lato, il rinvenimento nei pressi del luogo dove fu incendiata l’autovettura utilizzata per il trasporto delle persone responsabili del delitto di una utenza telefonica recante messaggi in albanese e stazionata come emerge dalla analisi dei tabulati, nei giorni precedenti l’omicidio nella zona di (OMISSIS), frazione di (OMISSIS), dove risiede l’indagato, dall’altro.

Il collegamento delle due circostanze predette conferisce al discorso giustificativo giudiziale, sul piano del valore della probabilità, non certo della certezza processuale che caratterizza altri contesti processuali, una coerenza e congruità inattaccabile con possibilità di successo sul piano della legittimità. Specie a fronte dei motivi di ricorso che si palesano del tutto latitanti nella considerazione e nella eventuale critica delle circostanze e delle regole inferenziali che hanno costituito l’impegno dei giudici del riesame.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario,ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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