Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11029 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP della stessa città nei confronti di F.A. in relazione al delitto di partecipazione ad associane a delinquere di stampo mafiose ritenuti insufficienti gli indizi di reato. Dopo aver descritto gli esiti di una vasta indagine avente ad oggetto la sussistenza della associazione a delinquere facente capo a V.C. e S.G., rilevava che il ruolo ascritto a F. era quello di dover reperire ditte di comodo che consentissero di dissimulare la presenza della s.r.l. Cargoservice nelle illecite operazioni di sdoganamento e introduzione clandestina di merci provenienti dalla Cina con marchio contraffatto. Rilevava che gli indizi erano stati desunti dai risultati di intercettazioni telefoniche e ambientali iniziate nel 2008 dalle quali era emerso che V. aveva la necessità di trovare una società di comodo e che S. aveva individuato nel F. la persona adatta a tale scopo e che in effetti costui si era prestato a tal fine ed aveva effettivamente trovato la società P.C. Plants s.r.l. I contatti tra i tre a quel punto si erano interrotti per alcuni mesi ed erano ripresi solo nell’aprile del 2009, epoca in cui un’operazione di polizia aveva consentito di giungere al sequestro di una partita di scarpe Nike contraffatte importate tramite altra ditta, la TRE EFFE SRL; la conversazione intercettata in quei giorni tra F. e S. non consentiva di farla riferire alla vicenda precedente sia perchè le società usate erano diverse sia perchè troppo criptica per avere una valenza accusatoria. Ne conseguiva che, dopo la disponibilità data da F. nel 2008 a costituire un società di comodo per i loschi traffici di S. e V., non vi erano stati più ulteriori sviluppi che consentissero di configurare il suo inserimento nella compagine mafiosa e quindi riteneva che non sussistessero i gravi indizi di colpevolezza.

Avverso al decisione presentava ricorso il P.M. deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto l’ordinanza, dopo aver dato per scontato che sussistesse la compagine mafiosa riferibile a S. e V. e dopo aver dato atto che F. si era prestato a reperire la società che avrebbe potuto occultare i loschi traffici del gruppo mafioso, aveva affermato che l’indagato non avrebbe partecipato ai reati fine e quindi, per ciò solo, non vi sarebbero i gravi indizi della partecipazione all’associazione mafiosa. La giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che la commissione dei reati fine non costituisce prova della partecipazione all’associazione, così come non è necessario ai fini della partecipazione anche la commissione dei reati fine, con la conseguenza che nel caso di specie i gravi indizi della partecipazione al reato associativo erano già stati acquisiti indipendentemente dalla partecipazione all’operazione del 2009.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio. Infatti sussiste una evidente illogicità e incongruità nella motivazione adottata nella parte in cui, dopo aver ritenuto sussistere la compagine mafiosa e dopo aver ritenuto provato che l’indagato era stato messo a conoscenza dell’attività svolta, degli scopi e della rilevanza della sua azione ai fini associativi, nonchè dopo la sua accettazione e dopo aver portato a termine il suo compito mettendo a disposizione del clan la struttura societaria trovata, aveva ritenuto che la mancata partecipazione ad un reato fine, commesso nel (OMISSIS), fosse di per se sufficiente a far venir meno i gravi indizi. La circostanza che non vi fosse prova della commissione di reati fine tramite quella società poteva avere una valenza ai fini cautelari, cioè delle esigenze cautelari ma non ai fini dei gravi indizi del reato di partecipazione all’associazione.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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