Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11027 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.M., sottoposto al regime detentivo speciale ex art. 41 bis ord. pen., ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 7.5.2010 del tribunale di sorveglianza di Milano, di rigetto della di lui istanza di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. con contestuale detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen., deducendo l’illegittimità del rifiuto giudiziale di disporre una consulenza tecnica per verificare l’incompatibilità delle sue condizioni di salute, puntualmente e analiticamente descritte, con il regime carcerario e la conseguente disumanità della pena come eseguita.

Il ricorso, per violazione di legge, giusto il limite dettato dall’art. 41 bis 2 sexies ord. pen., non è fondato.

Il differimento della esecuzione della pena., nel caso, quale quello di specie, ai sensi dell’art. 147 c.p., comma 1, n. 2, motivato dalla necessità di tutela del diritto alla salute ed imposto dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, è condizionato dall’accertamento della sussistenza di un quadro patologico particolarmente grave, capace ictu oculi di essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà, nonostante che il regime di detenzione possa assicurare la prestazione di adeguate cure mediche (in tal senso, per tutte, Sez. 1, 28.9/11.10.2005 La Rosa Rv. 232511).

Il che non si registra nel caso di specie a fronte della motivazione giudiziale che da atto delle patologie di salute di cui il prevenuto è affetto e come risulta dalla documentazione medico e clinica agli atti – cardiopatia ischemica con insufficienza mitro aortica, vasculopatia TSA, ipertensione arteriosa, ipertiroidismo, bronco pneumopatia, cronica ostruttiva, ipertrofia prostatica condizionante cateterismo a permanenza, diverticolosi di colo, sindrome ansiosa depressiva, sindrome dispeptica -, come anche però di una deambulazione senza particolari problemi, che il prevenuto per sua scelta, e non per impedimento, non usufruisce dell’ora d’aria, per concludere che, a fronte del chiaro quadro clinico si rivela superflua la consulenza richiesta.

Consegue che deve ritenersi adeguatamente motivata l’ordinanza impugnata sulla cronicità delle malattie denunciate, sulla adeguatezza del regime terapeutico in carcere, sulla possibilità di eventuali ricoveri esterni, dando implicitamente così atto che la loro gravità non comporta un unitile aggravio di sofferenza per la necessità di trovarsi la persona in stato di detenzione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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