Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-05-2011, n. 11503 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Reggio Emilia, regolarmente depositato, G.C., premesso di essere dipendente del Ministero della Giustizia, di svolgere le funzioni di dirigente dell’Ufficio NEP del Tribunale predetto e di essere stata inquadrata, ai sensi della L. n. 312 del 1980, ai soli fini giuridici, nella 7^ qualifica funzionale, profilo professionale di collaboratore amministrativo, esponeva di aver concretamente svolto funzioni riconducibili alla 8^ qualifica funzionale, ex D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44; chiedeva pertanto che il giudice adito dichiarasse il diritto di essa ricorrente all’inquadramento nella qualifica superiore a quella attualmente attribuitale, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive maturare.

Con sentenza n. 87 del 13.4.2004 il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Ministero al pagamento, a decorrere dal 1 luglio 1998, delle differenze retributive fra l’originario livello di inquadramento e quello reclamato (e cioè, inizialmente, tra la 7^ qualifica funzionale e la 8^ e quindi, a decorrere dall’entrata in vigore del CCNL 16.2.1999, fra la posizione economica C1 e la posizione economica C2).

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della Giustizia lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 23.6.2005 / 5.1.2006, in accoglimento del proposto gravame e quindi in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava le domande proposte dalla G. con il ricorso introduttivo del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione G. C. con otto motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Ministero intimato.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta insufficiente motivazione, travisamento circa un fatto controverso e decisivo del giudizio quale lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla figura del funzionario Unep (8^ qualifica, profilo 292 D.P.R. n. 44 del 1990).

In particolare rileva che la Corte territoriale, avendo fatto in buona sostanza riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4^, n. 482/96, che concerneva un giudizio amministrativo istaurato in data anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 44 del 1990, aveva verificato la legittimità dell’inquadramento effettuato con riferimento al D.P.R. n. 1229 del 1959 ed ai profili professionali contenuti negli allegati al D.P.R. n. 1219 del 1984, non considerando il D.P.R. n. 44 del 1990 che aveva aggiunto, per gli ufficiali giudiziari, alla preesistente 7^ qualifica funzionale, il profilo professionale corrispondente alla 8^ qualifica funzionale (attuale posizione C2 del contratto integrativo del 2000).

Col secondo motivo di ricorso lamenta insufficiente motivazione, travisamento circa un fatto controverso e decisivo del giudizio quale lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla figura del funzionario Unep (8^ qualifica, profilo 292 D.P.R. n. 44 del 1990).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, fondandosi unicamente sulla predetta pronuncia del Consiglio di Stato, aveva fatto riferimento alla rilevanza, ai fini classificatori, delle scelte operate dall’Amministrazione in relazione alle dimensioni degli uffici, mentre successivamente al D.P.R. n. 44 del 1990 era possibile verificare lo svolgimento di mansioni superiori indipendentemente dalle dimensioni degli uffici, dovendosi far riferimento all’espletamento di tali mansioni di livello superiore, ascrivibili al profilo 292.

Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio:

mancata valutazione delle risultanze processuali riguardanti lo svolgimento delle funzioni rientranti nel profilo professionale n. 292.

In particolare lamenta che la Corte territoriale aveva sminuito il ragionamento ed il corredo probatorio posto a fondamento dello stesso dal giudice di primo grado, omettendo di valutare correttamente tutti gli elementi emergenti dalla compiuta istruttoria da cui risultava l’attività di collaborazione specializzata, di studio e di ricerca nei settori di competenza svolta dalla ricorrente, la proposizione di programmi operativi e la predisposizione di ordini di servizio, l’attività di "formazione" del personale dalla stessa diretto, il disbrigo di attività amministrative, contabili e di sostituto d’imposta realizzate dall’interessata in aggiunta alle sue ulteriori attribuzioni di ufficiale giudiziario dirigente.

Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio:

dirigenza ufficio NEP e svolgimento di mansioni superiori D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52, con conseguente diritto alle differenze economiche. Violazione di norme di diritto: violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva negato rilievo alle mansioni superiori svolte dalla ricorrente assumendo che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, riconosceva rilievo a dette mansioni solo in caso di attribuzione in modo prevalente delle stesse. Peraltro, nei gradi di merito, non era mai stato in discussione il carattere prevalente dello svolgimento delle mansioni di dirigente dell’ufficio da parte della G., essendosi per contro discusso della ascrivibilità delle mansioni suddette al profilo professionale 292 (funzionario UNEP) in alternativa alla ascrivibilità all’inferiore profilo professionale n. 293 (collaboratore UNEP): un profilo escludeva l’altro ed il principio della prevalenza posto dal predetto art. 52 non era applicabile al caso in questione.

Col quinto motivo di ricorso lamenta violazione di norme di diritto:

violazione dell’art. 2103 c.c., violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva richiamato in modo erroneo la disposizione di cui all’art. 2103 c.c. che regolava la corrispondenza tra inquadramento e mansioni svolte con riguardo al lavoro nel settore privato; ed era incorsa in ulteriore errore di diritto per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, dovendosi tale disposizione ritenere norma speciale rispetto all’art. 2103 c.c., con conseguente esclusione di operatività di quest’ultima norma.

Col sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: le dimensioni dell’ufficio NEP di Reggio Emilia e lo svolgimento di mansioni riconducibili alla posizione economica C2 dell’area funzionale C per la figura professionale dell’Ufficiale giudiziario di cui all’art. 25 del Contratto Collettivo Integrativo 5.4.2000 per il Ministero della Giustizia.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva utilizzato le declaratorie riguardanti l’area funzionale C nell’ambito della figura professionale dell’Ufficiale giudiziario contenute nell’art. 25 del Contratto Integrativo 5.4.2000 per escludere la posizione economica C2 in capo alla ricorrente, motivando tale esclusione mediante un richiamo sia al contenuto della posizione economica C2 sia, subito dopo, alle dimensioni dell’ufficio NEP di Reggio Emilia.

Per contro le dimensioni dell’ufficio, per come precisato dal giudice di prime cure, potevano condurre ad escludere l’applicabilità della posizione economica C3, ma non certo della posizione economica C2;

inoltre, proprio la declaratoria relativa a quest’ultima posizione, non conteneva alcun cenno alla rilevanza e complessità dell’ufficio giudiziario.

Col settimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di norme di diritto: violazione del D.P.R. n. 44 del 1990, art. 5, comma 1, allegato 1, con riguardo ai profili professionali di nuova istituzione ed in particolare ai profili professionali 292 (funzionario UNEP – qualifica 8^) e 293 (collaboratore UNEP – qualifica 7^).

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva operato una erronea interpretazione delle disposizioni richiamate, attribuendo loro un significato ed una portata diversi da quelli evincibili alla stregua del dato letterale ed alla ratio delle disposizioni medesime.

Infatti la distinzione tra i due profili professionali, di funzionario e di collaboratore UNEP, non atteneva alle dimensioni dell’ufficio NEP, bensì alla diversa qualità dell’attività di direzione svolta dall’ufficiale giudiziario, di talchè una corretta lettura delle declaratorie stesse doveva portare ad individuare il carattere distintivo dei due profili professionali non in base alle dimensioni dell’ufficio bensì allo svolgimento di un’attività di direzione con contenuto qualitativo più elevato.

Con l’ottavo motivo di ricorso lamenta violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro: violazione dell’art. 25 del Contratto nazionale integrativo 5.4.2000, con particolare riguardo alla figura professionale dell’ufficiale giudiziario, nell’ambito dell’area funzionale C. In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ancorato la distinzione tra la posizione economica C1 e la posizione economica C2 alla rilevanza dell’ufficio, atteso che le relative declaratorie professionali non contenevano alcuna indicazione in tal senso, laddove tale carattere interveniva invece quale unico elemento distintivo della posizione economica più elevata (C3).

Il ricorso non è fondato.

Ed invero, per quel che riguarda i primi due motivi che, per la stretta connessione logico – giuridica delle rispettive censure, possono esaminarsi congiuntamente, il Collegio osserva quanto segue.

Il D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, (ordinamento degli ufficiali giudiziari) prevedeva tre qualifiche (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori) nonchè la figura dell’ufficiale giudiziario dirigente. Quest’ultima non costituiva una qualifica autonoma e si caratterizzava solo funzionalmente perchè il titolare esplicava attività di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro dell’ufficio.

La L. 11 luglio 1980, n. 312, ha previsto che l’ordinamento professionale dei dipendenti dei Ministeri era quello delle qualifiche funzionali e dei profili professionali introdotto dal suddetto provvedimento normativo, cui è stata data attuazione con D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 di individuazione dei singoli profili professionali.

Tra questi però non erano previsti quelli relativi agli ufficiali giudiziari, introdotti solo successivamente con D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, il cui art. 5, comma 1, in combinato disposto con l’allegato 1, ha previsto quattro distinti profili professionali per gli ufficiali giudiziari (n. 295: operatore, n. 294: assistente, n. 293: collaboratore, n. 292: funzionario) inquadrati rispettivamente nella 5^, 6^, 7^ ed 8^ qualifica funzionale.

Posto ciò rileva il Collegio che questa situazione normativa è stata innovata dalla nuova disciplina degli ordinamenti professionali nel nuovo quadro del lavoro pubblico privatizzato. L’art. 13 del CCNL Comparto Ministeri 16 febbraio 1999, relativo al quadriennio 1998/2001, ha adottato il sistema di classificazione delle aree di inquadramento ed ha inserito nell’area funzionale C i dipendenti già inquadrati nella 7^, 8^ e 9^ qualifica funzionale, specificando nella relativa declaratoria che si tratta, fra l’altro, di funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante. Nell’ambito dell’area funzionale sono state poi individuate distinte "posizioni economiche" (C1, C2 e C3) corrispondenti alle tre qualifiche funzionali suddette. Risulta quindi ribadito che si tratta comunque di qualifiche che corrispondono a mansioni di direzione di uffici, così come in precedenza nel regime dei profili professionali.

Così ricostruito lo sviluppo normativo dell’inquadramento del personale UNEP, va osservato che questa Corte (Cass. sez. lav., 9.1.2009 n. 255; Cass. sez. lav., 2.10.2006 n. 21280; Cass. sez. lav., 14.6.2006 n. 13718), occupandosi dello stesso problema oggi riproposto, ha già avuto modo di affermare che deve ritenersi destituita di fondamento giuridico la tesi, posta a fondamento dei predetti motivi di ricorso, secondo cui, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 44 del 1990, il precedente quadro normativo, sopra descritto, sarebbe mutato. La tesi si pone in contrasto con le disposizioni della L. n. 312 del 1980, quanto ai "criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi", nonchè della L. 29 marzo 1983, n. 93, art. 2 – legge quadro sul pubblico impiego – nella parte in cui riserva alla legge, con sottrazione all’ambito della disciplina degli accordi sindacali da recepire in D.P.R., la materia indicata (n. 3) e quella concernente gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici (n. 1).

Evidentemente, il D.P.R. n. 44 del 1990 non poteva modificare la declaratoria dettata dalla legge per la 8^ qualifica funzionale, nè i profili in essa compresi, ovvero incidere sull’organizzazione degli uffici qualificando "a rilevanza esterna" gli uffici NEP. Sarebbe stata necessaria una fonte di rango primario per realizzare tale risultato.

A ciò deve aggiungersi che, al di là del dettaglio dei singoli profili professionali, sia il profilo di 7^ qualifica che quello di 8^ qualifica prevedevano funzioni direttive di uffici. In particolare il profilo professionale n. 293 prevedeva, inquadrandolo nella 7^ qualifica funzionale, l’ufficiale giudiziario che dirigeva uffici NEP non riservati al profilo di funzionario UNEP (n. 292). Quindi la direzione di un ufficio NEP non era di sè sola scriminante atteso che la declaratoria dei due profili (nn. 292 e 293) implicava una qualche discrezionalità dell’Amministrazione nell’emanazione degli atti organizzativi, quali sono le dotazioni di organico, prevedendo che un ufficio NEP fosse diretto da un ufficiale giudiziario di 7^ qualifica funzionale piuttosto che da un ufficiale giudiziario di 8^ qualifica funzionale. Un esercizio corretto di questo potere organizzativo, secondo il canone del buon andamento della pubblica amministrazione, era quello di assegnare agli uffici NEP degli uffici giudiziari di maggiori dimensioni un ufficiale giudiziario di 8^ qualifica funzionale e ad uffici NEP di minori dimensioni un ufficiale giudiziario di 7^ qualifica funzionale.

Del resto, l’istituzione del nuovo profilo professionale di funzionario UNEP ad opera del D.P.R. n. 44, cit., non è stata accompagnata da previsioni circa la dotazione organica del profilo in questione. Vi era certamente bisogno di una legge per inquadrare il personale con qualifica di ufficiale giudiziario nella qualifica 8^, restando, inoltre subordinati gli inquadramenti alle modalità di accesso alla qualifica di funzionario, come disciplinate dalla L n. 312 del 1980 e dallo stesso D.P.R. n. 44 del 1990.

Tanto chiarito, osserva il Collegio che non può comunque condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui la Corte territoriale avrebbe fondato la propria pronuncia sull’inquadramento previsto dal D.P.R. n. 1229 del 1959 e sui profili professionali contenuti negli allegati al D.P.R. n. 1219 del 1984, omettendo di considerare il D.P.R. n. 44 del 1990 che aveva aggiunto, per gli ufficiali giudiziari, alla preesistente 7^ qualifica funzionale, il profilo professionale corrispondente alla 8^ qualifica funzionale.

Per contro nell’impugnata sentenza si rinviene un espresso riferimento alle declaratorie professionali previste nell’allegato al D.P.R. n. 44 del 1990, con specifica indicazione delle declaratorie relative al profilo professionale 293 (collaboratore UNEP -qualifica 7^) ed al profilo professionale 292 (funzionario UNEP -qualifica 8^).

I suddetti motivi di ricorso non possono pertanto trovare accoglimento.

E parimenti infondato si appalesa l’ulteriore motivo (terzo) concernente la dedotta insufficienza della motivazione con cui nell’impugnata sentenza era stato escluso che le mansioni svolte dalla ricorrente potessero essere inquadrate nel reclamato profilo professionale 292.

Osserva invero il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto rilevato dalla ricorrente, con motivazione completa, logica ed esauriente, oltre che rispondente agli esiti della compiuta istruttoria, dopo aver prioritariamente rilevato che l’ufficio cui era preposta la ricorrente non assumeva quella particolare rilevanza, alla stregua dell’articolazione organizzativa dello stesso ovvero in relazione al personale addettovi, atta a far ritenere in capo al dirigente la sussistenza del profilo professionale 292, rispondente alla 8^ qualifica funzionale, ha evidenziato che la ricorrente non aveva svolto quella attività di collaborazione specializzata, di studio e di ricerca nei settori competenza (non potendosi ritenere tale la richiesta di chiarimenti al Presidente del Tribunale ovvero al dirigente in ordine a circolari e leggi) che qualificava il profilo professionale n. 292 reclamato, essendosi limitata ad una attività di predisposizione di atti (ordini di servizio) che venivano poi adottati dal Presidente del Tribunale.

Sul punto non può che ribadirsi che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione può configurarsi solo quando si riscontri nel ragionamento del giudice di merito il mancato o insufficiente esame di un elemento di fatto, controverso e rilevante in funzione della decisione della causa, con la ulteriore precisazione che il suddetto vizio non ricorre allorchè dal contesto della motivazione emerga che l’elemento in questione risulti comunque valutato e ritenuto non decisivo ai fini della decisione. Per contro il vizio in parola non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove, dato dal giudice di merito rispetto a quello sollecitato dalla parte, spettando solo al detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti in relazione ai fatti in discussione.

Alla stregua di quanto sopra il suddetto motivo di gravame non può trovare accoglimento, avendo la Corte di merito correttamente evidenziato l’insussistenza di elementi idonei ad integrare il suddetto profilo professionale 292.

In ordine al quarto motivo di ricorso rileva il Collegio che correttamente la Corte territoriale, dopo aver evidenziato che le mansioni svolte dalla ricorrente non rientravano nel profilo professionale rivendicato, ha sostanzialmente rilevato – sia pure in modo senz’altro sintetico – che comunque, quand’anche fosse ravvisabile l’espletamento di siffatte mansioni superiori, non ricorrerebbe il requisito della prevalenza dei compiti propri di siffatte mansioni, previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Trattasi invero di una argomentazione che non elide la valenza (troncante e decisiva) della precedente ma, in certo senso, la completa sotto il profilo della assenza, comunque, del predetto requisito della "prevalenza".

Del pari infondato è l’ulteriore motivo concernente l’erroneo richiamo alla disposizione di cui all’art. 2103 c.c., ove si osservi che il riferimento operato dalla Corte di merito a tale norma non attiene alla sua applicabilità alla fattispecie in esame ma vuoi essere una ulteriore conferma della necessità della "pienezza" di svolgimento delle più elevate mansioni ai fini dell’attribuzione della qualifica superiore.

Va altresì rigettato il sesto motivo di ricorso, che il Collegio ritiene di dover trattare unitamente all’ottavo, trattandosi di motivi tra loro strettamente connessi.

Rileva il Collegio che con il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, stipulato in data 16 febbraio 1999 (le cui clausole sono conosciute direttamente dalla Corte, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5), è stato introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale, accorpando le nove qualifiche funzionali in tre aree di inquadramento, secondo la corrispondenza prevista dall’art. 13 (e, per il personale già in servizio, secondo la tabella di cui all’allegato B: art. 16). Lo stesso art. 13, poi, al comma 3, stabilisce che, all’interno della stessa area, i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse. Ed infatti ciascuna area comprende posizioni economiche differenziate che, in realtà, costituiscono altrettante qualifiche, come conferma il comma 4 dello stesso articolo: Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza, nonchè le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.

In ordine alla declaratoria professionale della posizione economica C1 dell’area funzionale C (allegato A al contratto), si contempla il coordinamento o direzione ove previsto, di unità organiche interne (e quindi di uffici di minore rilevanza svolgenti attività provvedimentale priva di efficacia esterna), di gruppi di lavoro e di studio; mentre, per la posizione economica C2 è contemplata la direzione o coordinamento di unità operative (e quindi di uffici di maggiore rilevanza svolgenti attività provvedimentale ad efficacia esterna), oltre che lo svolgimento di relazioni esterne e relazioni organizzative interne di tipo complesso.

Pertanto, le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente, corrispondenti, come si è detto, a quelle proprie del profilo professionale della 7^ qualifica funzionale, nel nuovo sistema di classificazione del personale, vanno considerate proprie dell’area C, posizione economica C1.

Rimane a questo punto da indagare se la situazione sia mutata per effetto del contratto integrativo dei dipendenti del Ministero della giustizia del 5.4.2000.

La contrattazione collettiva integrativa è contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, ed è richiamata altresì dal già menzionato art. 13 del contratto collettivo nazionale, al comma 5.

La declaratoria della posizione economica C1 è riportata in ricorso e riconduce a tale posizione quella dei "lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell’ambito dell’ufficio NEP ovvero di quest’ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni, non ne sia necessaria e opportuna l’ulteriore articolazione".

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione assolutamente corretta sotto il profilo logico giuridico, ha rilevato come il giudice di primo grado avesse escluso che l’ufficio NEP di Reggio Emilia fosse da ritenere di particolare rilevanza quanto all’articolazione organizzativa dello stesso o in relazione al personale addettovi. Coerentemente la Corte territoriale ha ritenuto che il suddetto profilo economico, facente, per come detto, riferimento alla direzione di un ufficio in relazione al quale, per le sue dimensioni, non ne sia necessaria o opportuna l’ulteriore articolazione (definizione che comunque fa riferimento ad una minore rilevanza del detto ufficio rispetto ad altri in relazione ai quali è necessaria o opportuna siffatta ulteriore articolazione), ben si attagliasse alla posizione dell’odierna ricorrente quale dirigente dell’Ufficio NEP di Reggio Emilia.

Si appalesa pertanto inconferente la censura di cui all’ottavo motivo, concernente la erroneità della distinzione fra le posizioni economiche C1 e C2 fondata sulla rilevanza dell’ufficio, sotto il profilo che tale carattere assumerebbe rilievo solo quale unico elemento distintivo della posizione economica più elevata (C3); ciò in quanto la Corte territoriale, per come detto, ha direttamente collegato la posizione della ricorrente al profilo economico C1 argomentando, coerentemente alla declaratoria contrattuale, dalla preposizione dell’interessata alla direzione di un ufficio in relazione al quale, per le dimensioni dello stesso, non ne sia necessaria o opportuna l’ulteriore articolazione.

Il motivo non può pertanto essere accolto.

In relazione al settimo motivo di ricorso rileva il Collegio che il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (di recepimento dell’accordo sindacale 26 settembre 1989 per il personale del comparto Ministeri), ha aggiunto profili professionali di nuova istituzione a quelli allegati al D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219: al n. 292, per come detto, è stato introdotto il profilo professionale di funzionario UNEP (qualifica 8^), che dirige l’ufficio, oltre che esercitare in caso di necessità le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario; al n. 293 è descritto il profilo professionale del collaboratore UNEP (qualifica 7^), che dirige gli uffici non riservati al profilo di funzionario, svolge le funzioni di ufficiale giudiziario, in caso di necessità sostituisce il funzionario, ma anche l’assistente o l’operatore per l’assistenza in udienza o per compiti di natura amministrativa e contabile; al n. 294, è contemplato il profilo professionale dell’assistente UNEP (qualifica 6^), che svolge le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario, nonchè, in caso di necessità, sostituisce il collaboratore o l’operatore; al n. 295, infine, si trova definito il profilo professionale dell’operatore UNEP (qualifica 5^), con i compiti già propri del coadiutore e con quello, assegnato in via primaria a tale categoria di personale, di attendere al servizio di assistenza all’udienza.

Si è già detto altresì che, alla stregua della declaratoria suddetta, la direzione di un ufficio NEP non era ex se scriminante, atteso che la declaratoria dei due profili (nn. 292 e 293) implicava una qualche discrezionalità dell’Amministrazione nell’emanazione degli atti organizzativi. Orbene, un esercizio corretto di questo potere organizzativo, secondo il canone del buon andamento della pubblica amministrazione, comportava l’assegnazione agli uffici NEP degli uffici giudiziari di maggiori dimensioni (e quindi di maggiore rilevanza) di un ufficiale giudiziario di 8^ qualifica funzionale ed agli uffici NEP di minori dimensioni (e quindi di minore rilevanza) di un ufficiale giudiziario di 7^ qualifica funzionale.

Di conseguenza la censura mossa dalla ricorrente alla pronuncia della Corte territoriale che aveva collegato l’individuazione dei caratteri distintivi alle dimensioni dell’ufficio NEP cui l’Ufficiale giudiziario era preposto non appare fondata, e non può pertanto trovare accoglimento, avuto riguardo tra l’altro alla genericità ed indeterminatezza dell’assunto di parte ricorrente secondo cui il carattere distintivo del profilo professionale 292 dovrebbe essere individuato nello svolgimento di una attività di direzione di contenuto qualitativo più elevato.

Neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Lo stesso va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 22,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *