Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2011, n. 11473 Base imponibile Dichiarazione Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dine rigetto.
Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Basilicata dep. il 08/04/2005 che aveva,respingendo l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Potenza che aveva accolto parzialmente il ricorso della Olivieri Giovanni srl avverso l’avviso di accertamento per Irpeg e Ilor per l’anno 1995.

La CTR aveva ritenuto corretta la determinazione delle rimanenze finali, riconoscendo costi(manutenzione impianti, manodopera) pur durante la sospensione dei lavori,la sussistenza di passivo risarcitorio non essendo prescritta l’azione in favore del danneggiato e, infine, la sussistenza di costi inerenti.

La ricorrente Agenzia pone a fondamento del ricorso due motivi fondati sulla violazione di legge e il vizio motivazionale.

La contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia ed extrapetizione, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. c), e u.c., per avere il giudice d’appello omesso di valutare e rilevare d’ufficio (se non dedotto dall’appellante) il vizio di extrapetizione per avere la CTP annullato talune riprese a tassazione (spese alberghiere, fatture di 14,3 milioni in favore della Edilpitturazione di Racano e tutte le riprese genericamente per prestazioni eseguite da terzi) perchè mai contestate dalla contribuente e, in subordine, omessa motivazione in ordine ai costi.

Il motivo è infondato in quanto coperto da giudicato non avendo l’Agenzia appellato la decisione della CTP che avrebbe pronunziato extra petita.

Per quanto concerne il subordinato profilo di omessa motivazione per essersi la CTR limitata ad affermare che la società "ha dimostrato di avere sostenuto nell’esercizio in questione" i costi, il motivo è fondato, in quanto la motivazione in questione ha le caratteristiche della mera apparenza.

Invero si è ritenuto (tra le altre Cass. n.2006/16762) che il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.

La apodittica affermazione, come sopra trascritta, non garantisce le superiori esigenze.

Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia, degli artt. 2697 e 2699 c.c., e omessa o insufficiente motivazione. Rileva che la CTR in ordine alle rimanenze finali non aveva per nulla considerato le osservazioni dell’Ufficio e poi aver violato il principio dell’onere della prova in ordine ai costi deducibili.

Il motivo è fondato.

Il motivo riguarda la rideterminazione delle giacenze finali, in quanto l’Ufficio sulla base dei costi riferiti ai periodi di sospensione, applicando un utile del 15%, ha ritenuto la evasione dei ricavi così determinati. La decisione sul punto della CTR è carente di sufficiente motivazione, in quanto è del tutto inconferente il richiamo alla forza di fede privilegiata delle dichiarazioni del direttore dei lavori in quanto, a parte l’opinabilità in diritto di tale affermazione (il direttore dei lavori non è pubblico ufficiale) le relative dichiarazioni (per quanto qui interessa, i SAL) non possono che concernere contabilizzazione di lavori effettuati, laddove, nel caso in esame i lavori non sarebbero stati contabilizzati, ma l’Ufficio li avrebbe ritenuto effettuati per l’esistenza di costi in periodi di sospensione.

Nè la generica osservazione che "durante la sospensione dei lavori, nonostante ci sia una completa inattività del cantiere, non è detto che l’impresa non registri costi" può essere idonea ad escludere la deduzione dell’Ufficio, in quanto sarebbe stato necessario un accurato esame della natura dei costi medesimi al fine di verificarne la compatibilità con la sospensione ovvero, come assume l’Ufficio, se fossero pertinenti a lavori non contabilizzati e, pertanto, relativi a ricavi evasi. La sentenza impugnata, per quanto di ragione, deve essere cassata con necessità di rinvio anche per le spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il primo motivo principale di ricorso, accoglie il subordinato e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia alla CTR della Basilicata anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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