Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11022 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Rimini, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava con decreto inammissibile l’istanza di restituzione in termini per presentare impugnazione contro la sentenza contumaciale avanzata da B.M. in quanto la sentenza contumaciale era stata regolarmente notificata presso il domicilio eletto. Osservava che la rinuncia al mandato presentata dal difensore di fiducia non equivaleva a revoca del domicilio eletto presso di lui, per cui la notifica dell’estratto contumaciale era stata del tutto regolare.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge nella parte in cui il giudice dell’esecuzione aveva pronunciato un decreto di inammissibilità al di fuori dei casi previsti dall’art. 666 c.p.p., comma 2, visto che l’indagine che aveva il compito di compiere non riguardava solo la notifica dell’estratto contumaciale, ma la sussistenza di tutte le condizioni previste per la richiesta di restituzione in termini, indagine che doveva essere compiuta in una camera di consiglio partecipata.

Inoltre non sussisteva alcuna prova dell’effettiva conoscenza della condanna in capo all’imputato nè della volontà di non impugnare.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e il decreto annullato con rinvio in quanto il giudice ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione in termini limitandosi ad affermare che la notifica dell’estratto contumaciale era stata regolarmente eseguita. Nel caso di specie l’indagine che il giudice dell’esecuzione doveva compiere è molto più ampia rispetto alla mera verifica della regolarità della notifica dell’estratto contumaciale, e deve essere volta all’accertamento dell’effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato condannato, soprattutto dopo una rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, e dovrà anche essere volta alla verifica della tempestività della richiesta della restituzione in termini.
P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Rimini.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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