Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11021 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.R., quale persona offesa in un procedimento di minaccia aggravata ai suoi danni ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso il 27.4.2009 dal gip del tribunale di Firenze che, ai sensi degli artt. 408 e 410 c.p.p. e art. 125 disp. att. c.p.p. dichiarava tra l’altro inammissibile l’opposizione del B. alla richiesta di archiviazione, per il fatto che,- rileva testualmente il giudicante – "le nuove investigazioni non hanno alcuna concreta utilità probatoria". Il ricorso è fondato.

Invero, nel disporre l’archiviazione "de plano" nonostante l’opposizione proposta dalla persona offesa, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità sull’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale. Ne consegue la ricorribilità per cassazione, e con fondamento, del provvedimento con il quale il giudice abbia emesso il decreto di archiviazione nonostante l’opposizione della persona offesa presentata a norma dell’art. 410 c.p.p., comma 2, motivando l’inammissibilità in ragione dell’esito assolutamente negativo delle indagini disposte e della inutilità di ulteriori e diversi temi di investigazione, in quanto il diritto al contraddittorio della persona offesa viene in questo modo illegittimamente violato per la mancata adozione del rito camerale (testualmente, Sez. 6, 3/11.12.2003, p.o. in proc. C. ignoti, Rv 227829).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al gip del tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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