Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2011, n. 11465 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di M.C. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di cartella esattoriale per Irpef relativa all’anno di imposta 1992 concernente il reddito a tassazione separata riveniente da cessione di azienda, la C.T.R. Lazio dichiarava l’inammissibilità dell’appello per intempestività, avendo il contribuente documentato di aver notificato la sentenza di primo grado il 3 settembre 2003 mentre l’appello risultava notificato il 19 marzo 04, e dovendo escludersi che alla controversia sia applicabile la sospensione dei termini processuali prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16.

Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello senza alcuna motivazione escluso l’applicabilità nella specie della sospensione di cui all’art. 16 cit.) è inammissibile perchè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 può riguardare solo l’accertamento in fatto e giammai la motivazione in diritto della sentenza impugnata.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3 e art. 6 nonchè artt. 325 e 327 c.p.c., la ricorrente rileva che nella specie era applicabile la sospensione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 in quanto si verteva in tema di lite pendente avente ad oggetto un atto impositivo ed inoltre che la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata a mezzo posta e non a mezzo di ufficiale giudiziario e pertanto non poteva ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

La censura è fondata. Anche prescindendo infatti dalla dedotta irritualità della notifica della sentenza di primo grado, è sufficiente rilevare che, secondo la sentenza impugnata, la decisione di primo grado fu notificata il 3 settembre 2003, e la cartella opposta aveva ad oggetto l’Irpef a tassazione separata sul valore della cessione d’azienda dal contribuente dichiarata per l’anno 1992.

Da tali elementi si desume che nella specie doveva ritenersi la sussistenza di una lite pendente ai sensi del terzo comma della L. n. 289 del 2002 (non essendo intervenuta sentenza passata in giudicato entro il 29 settembre 2002) avente ad oggetto un atto impositivo, tale dovendo ritenersi la cartella opposta (con la quale, senza previa emissione di avviso di accertamento, l’Irpef era stata liquidata dall’Ufficio sulla base della plusvalenza realizzata dalla cessione d’azienda riportata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992) alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale l’impugnazione della cartella di pagamento con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente da origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (v. tra le altre cass. nm. 15548 del 2009 in cui la S.C. ha ritenuto applicabile la definizione agevolata L. n. 289 del 2001, ex art. 16 in un caso in cui era stata impugnata una cartella di pagamento relativa all’IRPEF ed al SSN, con relative sanzioni, liquidata sulla scorta della dichiarazione del contribuente).

Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, previa declaratoria di inammissibilità del primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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