Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 10968 armi da guerra

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, concedeva l’attenuante di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 14 e riduceva la pena nei confronti di D.S. condannato per aver detenuto illegalmente 3 munizioni da guerra, delle quali una calibro 9 Luger con palla in piombo e due calibro 9 parabellum. Osservava che i carabinieri avevano rinvenuto le munizioni all’interno di un armadio della camera dei bambini, insieme ad una pistola a salve, e che dette munizioni erano state sottoposte a perizia, la quale aveva concluso che si trattava di munizioni in uso alle forze di polizia e che quella calibro 9 luger era utilizzata anche nei poligoni di tiro. Tenuto conto di tali conclusioni, la corte confermava la responsabilità dell’imputato il quale aveva comunque omesso di restituire le munizioni anche se fosse stata vera la sua tesi e cioè che gli erano rimaste in tasca, provenendo dal poligono di tiro, e si era dimenticato di restituirle; infatti in questo caso una volta giunto a casa e accortosi dell’esistenza delle cartucce avrebbe dovuto subito restituirle e non metterle nell’armadio dei bambini. La sua consapevolezza era provata proprio da questa condotta. Riteneva però che potesse essergli concessa l’attenuante speciale del fatto di lieve entità, perchè la condotta non poteva essere qualificata come oggettivamente grave, mentre non potevano essergli concesse le attenuanti generiche visti i precedenti penali e la circostanza che l’intervento dei carabinieri era stato determinato da un comportamento di minacce e lesioni alla moglie, fatti per i quali era stato arrestato.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva:

– manifesta illogicità e mancanza di motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato visto che se era vera la giustificazione da lui fornita, di aver dimenticato le munizioni uscendo dal poligono di tiro, non si capisce perchè non poteva anche aver dimenticato la restituzione, visto che egli non risiedeva più in quella abitazione da almeno 3 mesi;

– mancanza assoluta di motivazione rispetto alla richiesta di considerare munizione da arma comune da sparo quella calibro 9 luger, visto che il perito aveva ritenuto che fosse anche per uso civile e quindi in libera vendita.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto deduce doglianze infondate.

Non si ravvisa alcuna illogicità della motivazione in relazione all’elemento psicologico in quanto la sentenza aveva chiarito che, se anche fosse stato vero che l’imputato aveva dimenticato di posarle quando era uscito dal poligono, una volta giunto a casa le aveva viste, tanto che le aveva riposte in altro luogo; quindi da quel momento era certamente sorta la sua consapevolezza di detenerle illegalmente, mentre non era scriminante la circostanza che avesse nuovamente dimenticato di restituirle, visto che sapeva di averle, a differenza di quando era uscito dal poligono, quando poteva anche non essere consapevole di averle con se.

Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito quali munizioni dovessero considerarsi da guerra e tra questa ha ricompreso tutte le munizioni a palla, sia perchè ricomprese nelle disposizioni della L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3, e art. 2, comma 4, sia per la loro evidente maggiore pericolosità essendo destinate al caricamento della armi da guerra (Sez. 1^ 4 ottobre 2005 n. 41978, rv. 232872).

Tra l’altro la perizia disposta aveva confermato tale assunto, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi, come risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado che aveva osservato come anche le cartucce a palla incamiciata sono destinate all’uso delle armi da guerra e vengono acquistate dal Ministero dell’interno per essere utilizzate nei poligoni perchè l’incamiciamento impedisce la diffusione nell’aria del piombo. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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