T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2293 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il cittadino extracomunitario ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto serbato sulla pratica di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge n. 102/2009;
Motivi della decisione

– il ricorrente lamenta con unico motivo di gravame la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 in relazione al tempo trascorso dalla presentazione della domanda senza che l’Amministrazione abbia ancora concluso il procedimento;

– l’Amministrazione resistente eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione;

– la procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, e tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

– pertanto l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione è il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della definizione della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;

– in definitiva soltanto il datore di lavoro risulta essere legittimato ad impugnare il silenzio rifiuto, con conseguente inammissibilità dell’odierno gravame;

– per mera completezza di esame va rilevato che l’Amministrazione ha altresì eccepito nel merito, non contrastata, di aver provveduto "in data 13.01.2011 ad inviare lettera di convocazione al datore di lavoro per la definizione dell’istanza (prevista per il 7 febbraio p.v.) (cfr. relazione depositata in data 20.1.2011);

– sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, sez. II quater

DICHIARA INAMMISSIBILE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.9752/2010 in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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