Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 10812 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 9 Giugno 2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha emesso nei confronti del Sig. M. la misura della custodia in carcere.

Il Giudice ha ritenuto sussistere nei confronti dell’indagato un grave quadro indiziario relativo a condotte truffaldino ed estorsive nei confronti di una coppia di coniugi (i Sigg. D.F.) protrattesi dal 1994 al 2009 (capi A e B) e ad abusi sessuali commessi in danno di altra persona (la Sig.ra D.F.) nel periodo (OMISSIS) (capo E). Condotte poste in essere con violenza e minaccia consistite nel prospettare l’esistenza di magie e fatture a danno delle vittime e nella necessità di un intervento salvifico che poteva provenire solo dall’indagato, presentatosi in possesso di doti di "guaritore".

Con l’ordinanza qui impugnata il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, ha respinto le istanze difensive e confermato l’ordinanza cautelare.

Osserva il Tribunale che le dichiarazioni delle persone offese, puntuali e reiterate, hanno trovato riscontro, quanto alla posizione D.F., negli esiti di numerosi atti di indagine (perquisizioni;

videosorveglianza dei locali; intercettazioni telefoniche e accertamenti connessi. Quanto alla posizione D.F., le dichiarazioni risultano chiare e convergenti e rivelano come la donna abbia dovuto rifugiarsi presso i locali di una chiesa in (OMISSIS) per sottrarsi alle persecuzioni dell’indagato e, in una occasione, denunciare ai Carabinieri il comportamento tenuto da costui.

Osserva, poi, il Tribunale che gli esiti delle indagini difensive non appaiono in grado di scalfire il quadro indiziario e, in particolare, che le dichiarazioni raccolte dal Difensore appaiono generiche, a approssimative e imprecise.

Avverso tale ordinanza il Sig. M. propone ricorso tramite i Difensori.

Con primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere ignorato gli esiti delle indagini difensive e la relativa documentazione prodotta.

In particolare il Tribunale ha omesso di valutare – quanto ai capi A e B – i contrasti esistenti nelle dichiarazioni dei coniugi D. F. con riferimento alla soma mensile di Euro 150,00 asseritamente pretesa dall’indagato e alla vicenda relativa all’acquisto del frigorifero, nonchè le dichiarazioni del Parroco della Chiesa ove il figlio dei D.F. fu battezzato avendo come padrino l’indagato, le dichiarazioni di C.F. (odontotecnico).

Il Tribunale ha, poi, del tutto omesso di prendere in esame le dichiarazioni dei Sigg. P. e Ma..

Con riferimento al capo E, il Tribunale ha omesso di considerare sia la documentazione che contiene smentite alle dichiarazioni della persona offesa sia le dichiarazioni dei Sigg. G., N., Pe. ed altri (pagg.8-9) del ricorso, da cui risulta l’esistenza di una relazione sentimentale tra la Sig.ra D.F. e l’indagato e viene smentita l’aggressione che la donna avrebbe subito ad opera dell’indagato.

Con secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esistenza di esigenze cautelari, non essendo dimostrato che proprio l’indagato abbia effettuato le telefonate minatorie al Sig. D.F., e difettando le ragioni che renderebbero inadeguata una misura meno grave di quella inflitta.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento e che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo limitatamente al capo E) della contestazione cautelare.

L’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata è stata censurata in punto gravità del quadro indiziario da un’altrettanto ampia e dettagliata motivazione del ricorso.

A questo proposito la Corte deve richiamare preliminarmente i principi che attengono ai limiti del controllo del giudizio di legittimità ed evidenziare che l’esame dei motivi di ricorso non può comportare per la Corte un esame degli atti processuali, salvo tale esame sia necessario per affrontare questioni di natura procedurale.

Il controllo in sede di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato ha, infatti, ad oggetto la coerenza e l’assenza di manifesta illogicità del percorso argomentativo, potendosi estendere alla valutazione delle prove solo in caso di radicale travisamento delle stesse che sia puntualmente evidenziato dal ricorrente.

Ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso in esame un vizio motivazionale possa ravvisarsi esclusivamente con riferimento all’ultima parte della contestazione cautelare, e cioè ai reati che sarebbero stati commessi in danno della Sig.ra D.F..

Ritiene la Corte che la sintetica esposizione dei fatti indizianti e della loro concatenazione esposta alle pagine 9 e 10 della motivazione dell’ordinanza non tenga in debito conto la diversa prospettazione difensiva e non sia seguita a pag. 11 da una illustrazione logicamente solida delle ragioni che conducono a superare la diversa versione difensiva nella parte in cui introduce il tema dell’esistenza di una relazione tra la persona offesa e l’indagato e fonda, anche sul contenuto dichiarativo di terzi, una diversa e opposta lettura del litigio che sarebbe avvenuto presso il "(OMISSIS)".

La versione prospettata puntualmente dall’indagato non appare alla Corte in contrasto logico con la proposizione della denuncia da parte della Sig.ra D.F.. Sul punto appare necessario annullare l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame della contestazione alla luce del complessivo materiale probatorio.

A parere della Corte non si ravvisano, invece, vizi logici o incoerenze nella parte motiva riferita ai reati che sarebbero stati commessi in danno dei Sigg. D.F.. La diversa prospettazione dei fatti proposta dal ricorrente si pone in alternativa rispetto a quella avanzata dalla pubblica accusa e trova una risposta nei passaggi motivazionali con cui il Tribunale dapprima ricapitola i passaggi essenziali della vicenda e, quindi, formula un giudizio di solidità della contestazione mediante l’esame alle pagg. 7 e 8 della motivazione degli elementi indizianti e della loro rilevanza. In tale contesto il Tribunale espone anche le ragioni che impongono di ricondurre al ricorrente le condotte minacciose e le telefonate anonime che seguirono il mutato atteggiamento delle persone offese.

In assenza di vizi motivazionali dell’ordinanza la Corte ritiene di non poter accogliere le censure mosse dal ricorrente alla sussistenza di un grave quadro indiziario e giudica meritevole di rigetto il relativo motivo di ricorso.

Quanto, infine, alla sussistenza di esigenze cautelari, una volta ritenuto immeritevole di censura il giudizio che il Tribunale ha formulato in ordine ai gravi indizi di reati gravi e all’esistenza di condotte minatorie, la Corte non può che considerare infondate le richieste del ricorrente circa l’inesistenza di ragioni di cautela o l’esistenza di ragioni per un’attenuazione della misura inflitta. Sul punto il Tribunale ha fornito una specifica e logica motivazione, che non viene meno a seguito dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza nella parte relativa ai reati aventi come persona offesa la Sig.ra D.F..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’imputazione di cui al capo E) con rinvio al Tribunale di Palermo.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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