Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 10810 sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame il Sig. V. ha proposto censure nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Milano confermativa del sequestro preventivo di due automezzi di sua proprietà disposto con decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede in relazione al reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256.

Con successiva comunicazione depositata in cancelleria di questa Corte dal Difensore di fiducia sulla base di specifico mandato, lo stesso Sig. V. ha manifestato la volontà di rinunciare alla impugnazione a seguito dell’avvenuta dichiarazione di estinzione del reato a seguito di procedura di oblazione.

La tempestiva e rituale dichiarazione di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione impone alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; la carenza di interesse trova giustificazione in fatti processuali sopravvenuti e non merita pertanto, alla luce dei principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, di essere sanzionata con la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. Restano, invece, a carico del ricorrente le spese del presente grado di giudizio ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al versamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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