Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 10668 Circolazione stradale omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Tolmezzo ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di B.P. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b); ed ha altresì irrogato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per nove mesi, ridotta a sei mesi ex art. 222 bis C.d.S..

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando che erroneamente è stata diminuita l’entità della sanzione accessoria, posto che l’art. 222 C.d.S., comma 2 bis si riferisce al reato di omicidio colposo e non a quello in esame.

3. Il ricorso è fondato. La norma di cui si discute, infatti, si inserisce nel contesto della disciplina delle sanzioni amministrative accessorie per i reati che hanno prodotto danno alle persone e si riferisce in particolare alla fattispecie di omicidio colposo. Tale interpretazione della disciplina legale si desume univocamente dal fatto che la diminuzione di un terzo è prevista quando la sospensione della patente possa essere irrogata nella misura massima di quattro anni e quindi, come si evince dallo stesso art. 222, comma 2 solo per il reato di omicidio colposo.

La pronunzia impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, cui può provvedere direttamente questa Corte, non essendo richieste valutazioni discrezionali e dovendosi solo eliminare la riduzione di un terzo erroneamente disposta; con la conseguenza che la stesa durata rimane fissata in nove mesi.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, e questa determina in mesi nove.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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