Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 10667 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Venezia ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di S.O. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il (OMISSIS).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale, lamentando che erroneamente è stata omessa la confisca dell’auto, atteso che la norma la prevede si applica con effetto retroattivo.

3. Il ricorso è infondato. Esso si fonda sull’erroneo, implicito presupposto che la confisca di cui si discute costituisca una misura di sicurezza.

La confisca obbligatoria in questione è stata introdotta nell’art. 186 richiamato in epoca successiva a quella del fatto, per effetto della novella di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, così come convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125. D’altra parte, tale confisca ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che le Sezioni unite di questa Corte, hanno recentemente ritenuto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria (S.U. 25 febbraio 2010, Caligo, Rv. 247042).

Infine, pure la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca del veicolo utilizzato dal conducente responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ed ha dunque ritenuto illegittima l’estensione alla medesima della disciplina codicistica delle misure di sicurezza patrimoniali, decretando l’inapplicabilità della misura ablativa ai fatti commessi prima della sua introduzione (Sent. n. 196 del 4 giugno 2010).

Dunque, la natura afflittiva dell’atto, tipica delle sanzioni penali, implica l’applicazione dell’art. 2 c.p. e quindi non consente l’irrogazione della sanzione con effetto retroattivo. Nè, rileva che la confisca ridetta sia stata da ultimo trasformata da illecito penale in illecito amministrativo per effetto della L. n. 120 del 2010.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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