Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10795 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta (per quel che qui interessa) da G.E. avverso l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari del GIP Tribunale Latina dell’8-11-010 per il reato di detenzione a fine di spaccio di hashish e cocaina,il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 30-11-2010, confermava il provvedimento impugnato ribadendo la comprovata sussistenza del quadro di gravità indiziaria del concreto pericolo di recidivanza.

Avverso tale provvedimento il G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di asserita destinazione allo spaccio della droga in sequestro, trattandosi di possesso per esclusivo uso personale stante l’accentata condizione di soggetto tossicodipendente;

2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di adeguatezza della disposta misura cautelare, avuto riguardo alla corretta valutazione degli elementi oggettivi del fatto e di quelli soggettivi, non ultimo la documentata attività lavorativa dell’indagato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), del tutto gratuita è la censura di vizio di legittimità in punto di motivazione, per contro svolta in termini di corretta, logica e motivata essenzialità a supporto dell’evidenza del quadro di gravità indiziaria a smentita delle controdeduzioni difensive (cfr. foll. 2 – 3).

Del pari è a dirsi per il motivo sub 2), stante la corretta ed esauriente risposta motivazionale in punto di adeguatezza e necessità della misura in atto a tutela del concreto pericolo di recidivanza (cfr. fol. 3).
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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