Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10793 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i del PG Dott. GALATI G. intese al rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto nell’interesse, di V.F. avverso il provvedimento in data 3-9-2010 della Corte di Appello di Napoli che aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto con quella della custodia cautelare in carcere,il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 12-10-2010, rigettava il gravame ribadendo la comprovata violazione degli obblighi inerenti la misura degli arresti domiciliari secondo le indagini dei CC. operanti, pienamente utilizzabili anche con l’assunta dichiarazione delle sorelle V., recepite nella C.N.R. e l’adeguatezza dell’aggravamento della misura in relazione all’accertata condotta del V..

Avverso tale decisione quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Violazione dell’art. 606, lett. b) in relazione agli artt. 351 e 357 c.p.p., per inutilizzabilità/nullità dell’annotazione di servizio posta a base del provvedimento di sostituzione degli aa.dd. con la custodia in carcere, non avendo acquisito il determinante elemento d’accusa se non "de relato" e non già direttamente, essendosi limitati a verbalizzare nella notizia di reato sommariamente i fatti loro riferiti dalle denuncianti vicine di casa dell’indagato; di qui la denunciata violazione di legge;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 274 c.p.p. e art. 276 c.p.p., comma 1 ter, per violazione di legge e difetto di motivazione per assoluta assenza di concreto pericolo di recidivanza in punto di violazione a suo tempo supportante la misura in merito al reato di spaccio di droga, mentre i fatti in oggetto riguardavano una lite tra condomini.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero, quanto a quello sub I), l’impugnata ordinanza ha offerto corretta e motivata risposta alla dedotta censura (cfr. fol. 2 provvedimento impugnato), sottolineando come le dichiarazioni delle sorelle V. fossero state sostanzialmente recepite quali dichiarazioni spontanee all’atto dell’intervento dei CC. come doveroso riversare nell’annotazione di servizio di quanto oggettivamente emergente in loco quale situazione di fatto (intervento dei CC. chiamati sul posto) e avuto riguardo alla riscontrata attendibilità delle accuse delle donne in relazione alle tracce delle lesioni loro inferte dal ricorrente, inequivocamente uscito illegittimamente dall’abitazione presso cui era agli arresti domiciliari e portatosi in strada per aggredire le dette V..

Di qui l’incontestabile presupposto legittimante l’aggravamento della misura ex art. 276 c.p.p., comma 1 ter, ricorrendo le condizioni oggettive e soggettive, nei termini sottolineati motivatamente a fol.

3 dal Tribunale del riesame partenopeo, a palese smentita della doglianza sub 2).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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