Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10792

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.L. per il reato di tentata concussione, perchè il fatto non sussiste.

All’imputato era contestato di aver, in qualità di Capo di Stato maggiore della Regione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere M.L., presidente dell’A.C.I. di Rovigo, nel corso di una comunicazione telefonica, a trattare in maniera garbata la direttrice dell’A.C.I. R.N., rammentandogli che, in caso contrario, Carabinieri e Guardia Finanza avrebbero potuto fare interventi presso l’Ente ed insistendo nell’affermare, alla richiesta del M. se lo stava minacciando, che i Carabinieri avrebbero potuto intervenire alle riunioni consiliari e che, anzi, per non fare trasparire un interesse personale, avrebbe potuto interpellare la Guardia di Finanza per un accesso ispettivo.

Il Giudice dell’udienza preliminare riteneva che il comportamento dell’imputato, motivato dall’indurre il M. ad un atteggiamento più garbato nei confronti della signora R., non fosse sfociato in un abuso di potere, visto che neppure la parte offesa aveva percepito l’intervento di costui come minaccioso.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, denunciando il vizio della motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni rese dalla parte offesa al P.M. in data 12 marzo 2009, nelle quali quest’ultima ha dichiarato di aver percepito le affermazioni del L. come una minaccia, anche se non espressa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Questo Collegio deve rilevare in via assorbente che, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, difetta la sussistenza della "utilità", elemento tipizzante la figura della concussione.

Questa deve identificarsi in tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un tacere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune (tra le tante, Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, dep. 23/06/1993, Romano, Rv. 193747). E tale non può all’evidenza considerarsi l’altrui comportamento "più garbato". 2. Le considerazioni che precedono esimono questa Corte dall’esaminare i motivi esposti nel ricorso, che deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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