Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10790 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Con sentenza in data 9-12-09 il GUP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di A.F. e S. S. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p. (capo A)) e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), loro ascritti perchè il fatto non costituisce reato.

Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso la parte civile, R.E., tramite il suo difensore, chiedendone l’annullamento per mancata correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza e per erronea applicazione dell’art. 323 c.p..

2.-. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 428 c.p.p., contro la sentenza di non luogo a procedere può proporre ricorso per cassazione la persona offesa dal reato nei casi di nullità previsti dall’art. 419 c.p.p., comma 7, e la persona offesa costituita parte civile ai sensi dell’art. 606 c.p.p..

Nel caso in esame agli imputati è stato contestato il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 323 c.p. per avere in concorso tra loro rilasciato un permesso di costruire illegittimo, procurando intenzionalmente al S., quale beneficiario, l’ingiusto vantaggio patrimoniale pari a detto rilascio, con ingiusto danno per l’amministrazione comunale.

Ne deriva che l’odierno ricorrente, R.E., soggetto privato, non assume la qualità di persona offesa del reato, trattandosi, come si è visto, di realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale, con la conseguenza che l’unica parte offesa è nel caso in esame la pubblica amministrazione.

Ne consegue che il R., quale semplice danneggiato, non rivestendo la qualità di persona offesa, non era legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza di non luogo a procedere.

3.-. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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