Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2011, n. 11449 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente controversia attiene alla tassabilità o meno degli esborsi che G.E. aveva effettuato in favore dell’ex moglie dalla quale si era separato, ed in particolare, consistenti nell’acquisto da parte del predetto di un appartamento per l’abitazione della moglie stessa e dei figli e di un assegno mensile di L. 1.800.000, rivalutabile secondo gli indici ISTAT. La Commissione Tributaria Provinciale di Corno, con una motivazione succinta, aveva ritenuto che il suddetto esborso non fosse tassabile, in quanto erogato per il mantenimento della sola ex moglie, peraltro in conformità a quanto disposto dal provvedimento giudiziario.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia perveniva a diversa conclusione, ritenendo che il sopra citato esborso fosse in ogni caso tassabile in conformità a quanto deciso dal Tribunale di Como che aveva accolto la richiesta di separazione dei due ex coniugi. Avverso la suddetta pronuncia è stato proposto ricorso innanzi a questa sezione tributaria, dal G.E., il quale ha sostenuto che il suddetto esborso non fosse in alcun modo tassabile, in quanto effettuato in esclusivo favore del coniuge e non anche dei figli. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate contestando in modo specifico, ed in particolare eccependo la genericità del quesito, tale da non consentire di capire in cosa fosse stato in concreto omesso dai giudici di seconde cure. Il ricorso è inammissibile.

In base alla normativa all’epoca vigente era indispensabile ai fini dell’esame nel merito dei ricorsi innanzi a questa Corte, che fossero formulati specifici quesiti, dai quali si potesse trarre in modo particolare ed esaustivo, quale fosse la specifica materia del contendere, soprattutto, la particolare normativa che si riteneva violata, ed in cosa consisteva l’omesso esame in punto di fatto da parte dei giudici di seconde cure.

Nel caso di specie il ricorso formula il seguente quesito: "Quando si pretende di trarre conseguenze fiscali da verbale di separazione consensuale omologato bisogna interpretare le condizioni negoziali facendo applicazione delle norme ermeneutiche in materia di contratti ai sensi del codice civile?".

Orbene appare del tutto evidente che tale quesito è del tutto generico e privo di qualsiasi specifico riferimento a fatti concreti, palesandosi del tutto avulso dalla concreta fattispecie.

Ne consegue pertanto inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1200,00, di cui 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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