DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2010 Contributo per le spese di funzionamento spettante a DigitPA, a norma dell’art. 18, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 156 del 7-7-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177, recante
riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69, ed in particolare l’art. 18, che disciplina le entrate
di DigitPA e dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, si provveda a stabilire l’entita’ del contributo
forfetario per spese di funzionamento spettante all’ente nell’ambito
di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri
soggetti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008, con il quale il prof. on. Renato Brunetta e’ stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’
stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al
Ministro senza portafoglio prof. on. Renato Brunetta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;

Decreta:

Art. 1

Contributo nell’ambito di gare

Il contributo per spese di funzionamento, spettante a DigitPA a
norma dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
2009, n. 177, nell’ambito di gare e posto a carico delle
amministrazioni contraenti, e’ determinato nella misura seguente:
a) per i contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta
di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruita’
tecnico-economica ai sensi dell’art. 3, commi 2, lettera c) e 3 del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore
del contratto sottoscritto;
b) per i contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere
sulla congruita’ tecnico-economica di cui all’art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per
oggetto la mera fornitura di beni o prestazione di servizi tra loro
identici o equiparabili in alternativa e se la procedura e’ gestita
da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o
convenzioni: 4 per mille del valore del contratto sottoscritto.
Il contributo di cui al presente articolo e’ versato entro 30
giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 2 Contributo nell’ambito di accordi o di contratti quadro Il contributo per spese di funzionamento spettante a DigitPA a norma dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, nell’ambito di accordi o di contratti quadro predisposti direttamente da DigitPA o con altri soggetti e posto a carico delle amministrazioni contraenti e’ determinato nella misura seguente: a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore a euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto; b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore a euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto; c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull’incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell’atto aggiuntivo. Il contributo di cui alle lettere a) e b) e’ dovuto anche nel caso di stipula di un contratto esecutivo di accordi o contratti quadro gia’ sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto. Il contributo di cui alla lettera c) e’ dovuto anche nel caso di stipula di un atto aggiuntivo a contratti esecutivi gia’ sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto. Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) e’ versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, rispettivamente, del contratto esecutivo o dell’atto aggiuntivo. Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2010 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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