T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-03-2011, n. 2240 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è risultato vincitore del concorso bandito con Decreto Ministeriale 21 marzo 1990 nella classe C270 (ora 026C) Laboratorio di Elettronica e reparti di lavorazione, espletato nel 1992.

Riferisce lo stesso, che all’uopo richiama il certificato rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione Sovrintendenza Scolastica Regionale per il Lazio in data 7 novembre 1997, di essere stato incluso nella graduatoria di merito formulata per la provincia di Rieti al posto n. 2 con punti 68 su 100 e rappresenta inoltre:

a) che ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 12 della legge 3 maggio 1999 n. 124 ha chiesto, con nota del 24 dicembre 1999, la immissione in ruolo in applicazione della norma che prevede: a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 i docenti di cui all’art. 3 comma 22 quarto periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono immessi in ruolo";

b) che con nota in data 17 gennaio 2000 prot. 24581 il Provveditore agli Studi di Rieti rispondeva alla suindicata istanza nel senso che la disposizione contenuta nell’art. 12 della legge 124/99 non poteva trovare applicazione nei confronti del ricorrente in quanto – con riferimento all’art. 3 comma 22 quarto periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537 – non risultavano agli atti del provveditorato provvedimenti di accantonamento per le immissioni in ruolo per titoli ed esami alla data del 1° settembre 1992 per la classe di concorso di Laboratorio di Elettronica e reparti di lavorazione.

Ritiene invece l’istante che le disposizioni contenute nell’art. 12 della legge 124/99 possono trovare applicazione nei suoi confronti poiché alla data della pubblicazione del bando di concorso nel 1990 esisteva un posto da accantonare e tale situazione permaneva anche alla data del 1° settembre 1992.

Evidenzia che anche sulla base della Circolare ministeriale n. 205 del 9 agosto 1999, richiamata nell’atto del Provveditore di Rieti, in applicazione dell’art. 12 della legge 3 maggio 1999 n. 124, i Provveditorati agli Studi erano tenuti a disporre la immissione in ruolo anche in posizione di soprannumero di quei docenti che, inclusi nella graduatoria concorsuale in posizione utile rispetto al numero dei posti e delle cattedre accantonati alla data del 1° settembre 1992, non furono nominati in ruolo nell’anno 1993/94 per effetto della riduzione degli organici e della limitazione delle assunzioni.

Evidenzia inoltre che, essendo stato incluso nella graduatoria al secondo posto può beneficiare della immissione in ruolo in quanto il primo nella graduatoria che lo precede, non risulta abbia fatto la domanda di immissione in ruolo ai sensi della legge 124/99 sicchè la sola cattedra disponibile è a lui attribuibile.

Il presente ricorso viene perciò proposto al precipuo fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla immissione in ruolo ai sensi dell’art. 12 della legge 124/99 previo annullamento di ogni provvedimento anche implicitamente o indirettamente esclusivo, tale dovendo ritenersi il provvedimento del Provveditore agli Studi di Rieti del 17 gennaio 2000, nel quale è stata esclusa la adottabilità di atti di immissione in ruolo nei suoi confronti.

Vengono dedotti a motivi di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge 124/99 che risulterebbe applicabile, contrariamente all’assunto del Provveditore agli Studi di Rieti, nei confronti del ricorrente quale vincitore del concorso bandito con D.M. 21 marzo 1990.

Premesso che, come risulta dall’art. del D.M. 23 marzo 1990, il concorso a cattedre per il conseguimento della abilitazione all’insegnamento è stato indetto per tutte le classi di concorso indicate nella tabella A di cui al D.M. 3 settembre 1982 e successive modifiche e che il D.M. 21 marzo 1990 costituisce una integrazione al D.M. 3 settembre 1982 concernente nuove classi di concorso a cattedre a posti di insegnante tecnico pratico, a posti di insegnante d’arte applicata e contiene, a modifica della tabella annessa al D.M. 3 settembre 1982 un elenco dettagliato delle nuove classi di concorso con la indicazione delle modifiche apportate, ritiene spettargli la immissione in ruolo poiché, ai sensi dell’art. 12 della legge 124/99, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 i docenti di cui all’art. 3 comma 22 quarto periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537 devono essere immessi in ruolo.

Richiama lo stesso quarto periodo dell’art. 3 comma 22 L. 24/12/1993 n. 537 ed in particolare il riferimento contenuto nello stesso quarto comma ai posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che per effetto della riduzione degli organici nonché per la applicazione dell’art. 4 comma 1^ della legge 23 dicembre 1992 n. 493 non sono stati conferiti per le nomine nell’anno scolastico 1993/94 e non potranno essere conferiti per le nomine nell’anno scolastico 1994/95.

Ritiene errata la motivazione addotta a sostegno del rigetto della sua domanda di immissione in ruolo costituita dalla asserita inesistenza di provvedimenti di accantonamento di posti alla data del 1° settembre 1992 poiché, per quanto risultante da tabulati noti al ricorrente, a tale data esisteva un posto accantonato che gli andava attribuito benché secondo nella graduatoria in quanto il primo graduato non aveva proposto all’uopo alcuna domanda nei termini di legge.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Provveditore agli Studi di Rieti costituitosi in giudizio a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio, va rilevato quanto segue in ordine al proposto ricorso.

Sulla base di tutti gli elementi desumibili sia dallo stesso ricorso che dalle precisazioni fornite in risposta ad istruttoria che era stata disposta anche per acquisire notizie sulla esistenza di eventuali anteriori provvedimenti o comunicazioni al ricorrente, deve ritenersi non riconoscibile la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia dal medesimo instaurata.

Quest’ultimo infatti pretende, come ampiamente evidenziato in narrativa, la immissione in ruolo in applicazione dell’art. 12 della legge 3/5/1999 n. 124 che prevede che "… a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 i docenti di cui all’art. 3 comma 22 quarto periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono immessi in ruolo".

E’ noto che dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego investente anche la posizione degli insegnanti delle Scuole di istruzione primarie e secondarie, la giurisdizione del giudice amministrativo (vedasi attualmente l’art. 63 – quarto comma del D.Lg.vo 30/3/2001 n. 165) è stata ritenuta sussistente, in via residuale, esclusivamente per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso che ne occupa non è in controversia alcuna procedura a carattere concorsuale che sia divenuta oggetto di impugnativa da parte dell’attuale ricorrente.

Lo stesso invece, ferma restando la graduatoria in cui collocato, assume di aver diritto alla assunzione in virtù della legge dal medesimo invocata (la già menzionata legge 3/5/1999 n. 124).

Al riguardo occorre tenere ben distinte le procedure concorsuali indette da Pubbliche Amministrazioni per le assunzioni di dipendenti che si svolgono mediante valutazioni comparative dei concorrenti da parte delle Commissioni esaminatrici culminanti con la collocazione degli stessi in una graduatoria, con quelle attinenti alle assunzioni dei soggetti nelle stesse graduatorie collocati, in riferimento alle quali assunzioni è stato ritenuto inconfigurabile lo svolgimento da parte dell’Amministrazione di una attività di carattere autoritativo, bensì di mera gestione delle stesse graduatorie alla stregua di quella esplicata del datore di lavoro, agente con criteri a carattere imprenditoriale.

Va pertanto dichiarata insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia di cui trattasi che va invece ritenuta devoluta alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tenuto anche conto che la immissione in ruolo è richiesta dall’a.s. 1999/2000 e quindi da data successiva al 30.6.98 (vedi anche D.L.gs. n. 80 del 1998).

Tanto con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in favore del ricorrente subordinatamente alla riassunzione del giudizio da parte dello stesso dinanzi al suindicato competente giudice per la quale va assegnato allo stesso istante il termine di mesi 3 decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 11, co 2, c.p.a.).

Si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese inerenti al presente giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso indicato in epigrafe che dovrà a cura del ricorrente essere proseguito mediante riassunzione entro il termine e dinanzi al giudice, entrambi in motivazione indicati.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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