Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10760

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e in persona del Dott. GALATI G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da M.G. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli in data 19-4-2007 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, per non aver corrisposto nell’interesse della figlia minore lo assegno alimentare posto a suo carico dal giudice civile nel corso del procedimento di separazione dei coniugi e di averle fatto mancare i mezzi di sussistenza e, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro trecento, di multa oltre al risarcimento danni e spese alla parte civile, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 17-6-2008, confermava il giudizio di 1^ grado, concedendo l’invocato beneficio della non menzione della condanna.

Avverso detta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame:

1) Travisamento della prova in punto di affermata responsabilità dell’imputato, avendo la Corte territoriale napoletana "completamento pretermesso gli atti processuali emergenti a discarico e senz’altro decisivi e rilevanti ai fini del giudizio";

2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione dell’art. 570 c.p., commi 1 e 2, per denegata derubricazione del fatto nell’ipotesi di cui all’articolo cit., comma 1, con conseguente improcedibilità dell’azione penale ex art. 529 c.p.p., in relazione all’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).

3) Violazlone dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) nel capo in cui si rigetta il motivo di gravame relativa all’eccezione di inammissibilità della costituzione di p.e.; inosservanza degli artt. 76 e 78 e 102 c.p.p., con revoca delle statuizioni civili, essendo la dichiarazione, di costituzione della parte civile in 1^ grado stata presentata dal sostituto del difensore di fiducia della stessa, sprovvisto di procura speciale ed in assenza della stessa parte civile in persona della N.M., madre della p.o..

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE alla cassa delle ammende.

Ed invero, la riproposizione delle stesse censure formulate innanzi alla Corte territoriale napoletana ed a cui quest’ultima ha data corretta, motivata e logica risposta, non propone controdeduzioni atte a ragionevolmente contrastare in punto di diritto le conclusioni cui è pervenuta l’impugnata sentenza.

In particolare a manifesta infondatezza della doglianza sub 2) giova richiamare la risposta incensurabile offerta in sentenza (cfr. fol.

4) quanto allo stato di bisogno della minore che è presunto iuris tantum proprio per la sua età, come ribadito da questa Corte,di guisa che,in difetto di ragionevoli e comprovati elementi che giustifichino l’esclusione della ipotesi di cui all’art. 570 c.p., comma 2, l’originaria imputazione è incensurabile in punto di fatto e di diritto, con la conseguenza che il reato, in pregiudizio di persona minore, è perseguibile d’ufficio. Anche il motivo sub I) è manifestamente infondato, stante la motivata e corretti risposta offerta nell’impugnata sentenza a fol. 3-4, a prescindere dall’assunto apodittico del ricorrente quanto all’asserito suo assoluto stato di indigenza.

Il motivo sub 3) è anch’esso manifestamente infondato avuto riguardo alla incensurebile risposta offerta in rito a foll. 4-5 circa la ritualità della costituzione di parte civile e della sua difesa in giudizio a supporto delle relative conclusioni.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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