T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-03-2011, n. 2239 Titoli di studio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso notificato in data 15 marzo 2008, la prof.ssa M.D.L.L.P.C. adiva la Sezione esperendo l’azione impugnatoria e quella dichiarativa menzionate in epigrafe.

1.1.- Premetteva, in fatto:

– di essere docente precaria di scuola secondaria di I e II grado, iscritta nelle graduatorie ad esaurimento di Roma;

– che per l’a.s. 2002/03 presentava domanda di iscrizione per le graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) per la classe di concorso C 033 "Conversazione in lingua straniera";

– che, su esplicita indicazione degli Uffici ministeriali, dichiarava di essere idonea per "Titolo UE’, ottenendo infatti fin dal 1999 il riconoscimento dei titoli attestanti la formazione professionale in Spagna quali abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante di "Filosofia", "Psicologia" e "Scienze dell’Educazione";

– che, ad espressa domanda rivolta agli Uffici scolastici provinciali, le era stato risposto che "il più comprende il meno", ovvero che essendo i titoli (bachiller, cioè maturità, e titolo professionale, cioè laurea e abilitazione/idoneità) necessari per l’insegnamento della classe C 033 ("Conversazione"), già stati accertati nel sudddetto decreto, essa era automaticamente idonea all’insegnamento nelle classi di conversazione;

– che nulla cambiava neanche nel 2005, quando, in occasione dell’aggiornamento della graduatoria, la ricorrente chiedeva e otteneva che il titolo suddetto le fosse valutato;

– che, nella rappresentata situazione, in detto anno la ricorrente non partecipava al corso riservato abilitante;

– che, a seguito di domanda del 28 settembre 2006 per le classi di insegnamento A45, A46 e appunto (per cautela) C033, le veniva riconosciuto, con D.D. 15 marzo 2007, il titolo professionale per l’insegnamento solo delle prime due materie ("Spagnolo" per le scuole medie e superiori);

– che ben dieci colleghe della ricorrente hanno ottenuto, sulla base di diverso titolo abilitante, l’abilitazione anche per la classe di conversazione;

– che, alla richiesta di giustificazione del titolo pervenutale nel novembre 2007, la ricorrente rispondeva all’inizio del 2008 richiamando i fatti di cui sopra, ovvero che non le era mai stato rilasciato titolo abilitativo per la classe di concorso C 033 "Conversazione in lingua spagnola" poiché presso i competenti Uffici ministeriali le era stato sempre risposto che l’abilitazione per detta classe consegue automaticamente una volta dimostrato (come contenuto già nel decreto ministeriale del 1999 relativo al titolo per l’abilitazione all’insegnamento di filosofia) il possesso di bachillerato e dei titoli professionali conseguenti alla laurea;

– che, ad ogni buon conto, la ricorrente aveva già richiesto in data 24 dicembre 2007 il suddetto riconoscimento, nonché segnalato la situazione al SOLVIT che si occupa di discriminazioni a carico dei cittadini europei.

1.2.- Deduceva, in diritto: "violazione dell’art. 96 Cost; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, perplessità, disparità di trattamento" (con riferimento a colleghe spagnole che tra il 2001 e il 2002 si sono viste riconoscere, con i medesimi identici titoli della ricorrente, l’idoneità per la classe di concorso C 033).

Avanzava anche domanda risarcitoria, nella considerazione che facendo legittimo affidamento sulla situazione maturata nel 2002 con l’inserimento in graduatoria:

– non ha partecipato al concorso riservato del 2005, valido per la conferma dell’idoneità, essendo sicura di essere idonea "in automatico", non avendo mai ricevuto alcuna contestazione dagli uffici scolastici centrali e periferici;

– ha compiuto precise scelte di vita e soprattutto, in cinque anni di contratti a tempo indeterminato, ha acquisito punteggio e diritti che ora potrebbe potenzialmente perdere;

– non ha ricevuto alcuna risposta in ordine all’abilitazione C033 richiesta nel settembre 2006, avendo invece ottenuto solo il riconoscimento per le classi A035 e A036.

1.3.- Resistevano al ricorso sia le amministrazioni intimate che la controinteressata.

1.4.- Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2009, la domanda cautelare trovava accoglimento.

1.5.- Con decisione n. 51/2010, ai fini della completa disamina della controversia, e anche per saggiare i profili di censura di eccesso di potere deducenti disparità di trattamento e violazione del legittimo affidamento, il Collegio ha ritenuto opportuno acquisire elementi di conoscenza sulla circostanza riferita a pag. 5 del ricorso, secondo cui le colleghe della ricorrente ivi menzionate, versando "nella stessa identica posizione" della ricorrente medesima "tra il 2001 ed il 2002 si sono viste riconosciute, con i medesimi identici titoli della ricorrente, l’idoneità per la classe di concorso C 033".

1.6.- La richiesta istruttoria veniva ottemperata dall’amministrazione scolastica mediante deposito di apposita relazione.

1.7.- Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- E’ impugnata la nota ministeriale in data 8 gennaio 2008 con la quale il Dipartimento per l’Istruzione, replicando all’istanza del 24 dicembre 2007 con la quale la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Spagna al fine di poter insegnare, in Italia, la disciplina afferente la classe di concorso di insegnante tecnicopratico: 3/C "Conversazione in lingua straniera" – Spagnolo, ha opposto la non accoglibilità della richiesta, nelle considerazioni che:

– la predetta formazione professionale "non è una professione corrispondente a quella cui la S.V. è abilitata in Spagna (art. 1, comma 2, D.Leg.vo 115/92)";

– ai titoli di formazione professionale comunitari non può essere riconosciuto un valore di "idoneità", "atteso che questa, in Italia, non è parte del titolo di formazione, ma è solo l’esito di una procedura concorsuale che ha l’unico scopo di selezionare gli aspiranti, in possesso del prescritto titolo di accesso al pubblico impiego";

– il titolo di ammissione alla classe di concorso 3/C "Conversazione in lingua straniera" è costituito dal "titolo di studio conseguito nel paese in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado" (D.M. n. 39 del 30/1/98) che la richiedente possiede, "garantendole di conseguenza, il diritto ad essere inserita nelle graduatorie d’istituto e non già in quelle permanenti".

2.1.- L’impugnato provvedimento negativo, nella parte in cui esclude l’interessata dalla possibilità di essere iscritta nelle graduatorie permanenti per la classe di concorso in questione (C 033), è esente dalle censure dedotte risultando corretto l’assunto argomentativo svolto dall’amministrazione scolastica per denegare la richiesta avanzata dalla ricorrente per il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Spagna al fine di insegnare in Italia "Conversazione in lingua straniera".

Infatti, la docenza dell’ora menzionato insegnamento non trova corrispondenza nella professione cui l’interessata è abilitata in Spagna; non potendosi in proposito invocare l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 ("Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea"), il quale così recita: "Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente. della professione corrispondente a quella cui é abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma".

Orbene, a parte la considerazione che l’ora menzionato testo legislativo è stato abrogato dall’art. 60 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 ("Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania"), è pertinente l’osservazione formulata ex adverso che il riconoscimento questione può essere richiesto unicamente per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).

Tale non è il caso della "Conversazione in lingua straniera", per la quale solo in Italia, e non nel paese di provenienza della ricorrente (Spagna), esiste specifica abilitazione.

A ciò deve significativamente aggiungersi che in Italia, per tutti gli insegnamenti tecnicopratici, quali sono quelli di "Conversazione in lingua straniera"- Classe di concorso 3/C, Tabella "C" del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 ("Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnicopratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica"), non esiste classe di abilitazione, ma idoneità conseguibile tramite il superamento di una apposita sessione di esami (art. 2 della l. 3 maggio 1999, n. 124), in ragione del fatto che i titoli di studio contemplati in detto D.M. n. 39/1998 sono costituiti da diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ora, come fondatamente si soggiunge nella relazione della resistente, ai titoli di formazione professionale comunitari non può essere riconosciuto un valore di "idoneità", la quale in Italia non è parte del titolo di formazione in quanto costituisce l’esito di una procedura concorsuale avente la finalità di selezionare gli aspiranti, in possesso del prescritto titolo di studio, ad accedere ai pubblici impieghi.

Nel caso all’esame, il titolo di ammissione alla classe di concorso 3/C "Conversazione in lingua straniera", è costituito dal "titolo di studio conseguito nel paese in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado" (precitato D.M. n. 39/1998) che la ricorrente possiede, e che le garantisce il diritto ad essere inserita nelle graduatorie d’istituto, ai fini del conferimento di supplenze brevi da parte dei capi di Istituto; non però quello di essere inserita nelle graduatorie permanenti (per le quali è espressamente richiesta l’abilitazione all’insegnamento o l’idoneità), che consente agli iscritti di essere destinatari di incarichi di insegnamento annuali ovvero di aspirare all’immissione in ruolo.

2.2.- Nella descritta situazione che fa concludere per la legittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica non possono trovare ingresso i motivi che inferiscono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati da (improbabili) risposte degli Uffici scolastici favorevoli alle tesi svolte in ricorso; più segnatamente i motivi che deducono disparità di trattamento e violazione del principio di affidamento sulla base della riferita circostanza (oggetto della richiesta istruttoria avanzata dal Collegio con l’ordinanza n. 51/2010) secondo cui alcune colleghe della ricorrente, in posizione identica a quella della medesima, si sono viste riconoscere, tra il 2001 ed il 2002, l’idoneità per la classe di concorso per ci è causa (C 033).

Intanto, le risposte degli Uffici a cui si fa cenno sono genericamente riferite; quand’anche peraltro fossero state documentate ad esse non potrebbe riconnettersi alcuna valenza, potendo esse, in ipotesi, apprezzarsi a fini diversi (per es. per finalità disciplinari sotto il profilo che il pubblico funzionario abbia fornito all’utenza informazioni erronee o comunque non rispondenti) non potendo certo concorrere a sostanziare di legittimità atti che ne siano privi.

Ad uguale conclusione deve pervenirsi per il dedotto profilo di disparità di trattamento.

Invero, pur ammesso che l’amministrazione abbia dato luogo a provvedimenti illegittimi (nella specie: nei riguardi delle colleghe della ricorrente) non è in alcun modo predicabile l’eccesso di potere per disparità di trattamento fondato su provvedimenti illegittimi; in proposito può richiamarsi la risalente elaborazione giurisprudenziale (CdS, VI, 3 luglio 1981, n. 351) che ha evidenziato come le situazioni giuridiche che comportino violazione di legge non possono essere invocate per pretendere ulteriori provvedimenti contra jus.

Tanto premesso va però riferito che l’amministrazione resistente, chiamata a riferire sul punto, ha ammesso di aver disposto il riconoscimento qui denegato per situazioni esaminate fino all’anno 2002, ma che ormai da diverso tempo, per le ragioni sopra enunciate, ha mutato orientamento ritenendo di non dover procedere al riconoscimento dei predetti titoli di formazione professionale conseguiti in area comunitaria. Ha altresì chiarito di non aver ritenuto di procedere all’accoglimento di richieste di annullamento, da parte di controinteressati, dei provvedimenti emanati a suo tempo sulla base della interpretazione poi superata, facendo applicazione dell’articolo 21nonies della legge 241/90, secondo cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nei casi in considerazione, in ragione del notevole tempo decorso dall’emanazione dei provvedimenti con conseguente consolidazione della posizione giuridica degli interessati, si è ritenuta l’insussistenza dei presupposti legali per esercitare l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti in questione, né di quelli per disporre la revoca dei provvedimenti medesimi, ai sensi dell’art. 21- quinquies della predetta legge n. 241/1990.

3. Alla stregua delle svolte considerazioni il ricorso va respinto.

Giusti motivi spingono a compensare tra le parti costituite le spese di giudizio e gli onorari di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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