Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10758 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da P.G. avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Cosenza in data 21-11-2007 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di detenzione continuata a fine di spaccio di hashish e marijuana con la recidiva reiterata e specifica, ex art. 81 cpv., art. 99 c.p., comma 4 e u.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, concessegli le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro ventimila/00 di multa, con interdizione dai pp.uu. per anni cinque, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 7-10-2008, in riforma della sentenza di 1^ grado, assolveva il P. dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste ritenendo che la detenzione dello stupefacente fosse per uso esclusivamente personale, avuto riguardo alla qualità e quantità della droga ed all’accertato carattere di assuntore abituale di stupefacenti dell’imputato.

Avverso detta sentenza il PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, violazione di legge e difetto di motivazione per trascurata valutazione e scorretta conclusione sul rilevante dato quantitativo dello stupefacente in assenza di dati contrari alla ragionevole presunzione che si trattasse di droga detenuta, quanto meno, anche a fini di spaccio, con relativa violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Trattasi, infatti, di doglianze che sostanzialmente si risolvono in una "diversa" lettura degli elementi già motivatamente presi in esame dalla sentenza impugnata che non ha mancato di sottolineare il carattere oggettivo e soggettivo di tali elementi di fatto a cui il ricorrente Ufficio si riporta, in tal modo invadendo sfera di cognizione sottratta al vaglio di questo giudice di legittimità nel proporre una versione di questi in chiave meramente accusatoria.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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