T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-03-2011, n. 2318 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con atto depositato in data 9 marzo 2011 la parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso ed ai successivi motivi aggiunti;

RILEVATO che, nel caso di specie, difettano i prescritti requisiti di forma in quanto l’atto di rinuncia non è stato notificato a tutte le parti in giudizio, ma solo alla Soc. A.D.R. Spa;

RITENUTO che, pure non potendosi dare atto della rinuncia, alla stregua di quanto sopra rappresentato, va rilevata la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della controversia, in adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia irrituale va interpretata come ammissione e conferma di una sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio;

CONSIDERATO, pertanto, che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame stesso per sopravvenuta carenza di interesse;

RITENUTO di porre le spese del giudizio a carico della parte ricorrente, liquidate in dispositivo, in virtù del principio della soccombenza virtuale, atteso che è meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dalla controparte di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Soc. A.D.R. Spa, liquidate nella somma di Euro 2.000,00(duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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