Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10756

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello del P.G. presso la Corte di Appello di Bologna e della difesa di tal P.M.C. nel procedimento a carico di G.G. in ordine al reato di cui all’art. 642 c.p., definito in 1^ grado con sentenza del Tribunale monocratico di Bologna in data 20-10-2003 che aveva assolto detta imputata perchè il fatto non sussisteva Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 14-7-2008, in riforma del giudizio di TA grado, dichiarava l’imputata G. colpevole del reato ascrittole (circonvenzione di incapace in pregiudizio della P., affatta da infermità psichica) e concessele le attenuanti generiche, la condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa, con risarcimento danni, spese e provvisionale in favore della parte civile, ritenendo comprovatamente accertato, alla stregua anche delle valutazioni mediche della consulenza del PM, la sussistenza del riconoscibile carattere patologico delle condizioni psichiche della vittima, di cui la imputata si era consapevolmente e volontariamente avvalsa per lucrare ingenti vantaggi in danno della P..

Avverso detta sentenza la G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a mezzo del proprio difensore ed a motivi del gravame: 1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) in relazione all’art. 495 c.p.p., comma 2, per mancata assunzione di prove decisive richieste dalla difesa in relazione al mancato esame dei testi a discarico e del mancato espletamento di una perizia d’ufficio; 2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 190 c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione delle norme in materia di diritto alla prova;

palesemente violato con la denegata assunzione di quella a discarico;

3) Violazione dell’art. 111 Cost. nella parte in cui stabilisce che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, nella specie, per contro, valutata solo alla stregua di quelle richieste dal PM e dalla parte civile.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, come inequivocabilmente si ricava dal combinato disposto dell’art. 495 c.p.p., comma 2, con l’art. 190 c.p.p., comma 1, l’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico su fatti costituenti oggetto della prova a carico purchè non di tratti di prove vietate dalla legge (ex art. 191) e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti (ex art. 495, comma 4).

Tale principio che disegna un inequivoco diritto di difesa, eccependo nel nostro ordinamento la norma contenuta nell’art. 6 n. 3 lett. b) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo cui ogni accusato ha diritto di ottenere la citazione e l’esame dei testi a discarico a pari condizioni di quelli a carico, impone al giudice di poter denegare tale diritto solo allorchè le prove richieste siano manifestamente superflue o irrilevanti. Ciò posto, come esattamente rileva la difesa della ricorrente nei proposti motivi di ricorso, comprovata essendo la tempestiva richiesta difensiva di valutazione della documentazione attinente la movimentazione bancaria della P. e l’esame del teste Mar.llo S. della PG della GdP al riguardo, nonchè il richiamo all’opportunità di disporre perizia d’ufficio sulle condizioni psichiche della p.o., è evidente che se la Corte territoriale avesse motivatamente valutato tali richieste difensive, in particolare dopo una sentenza di 1^ grado assolutoria, avrebbe potuto contare su di un quadro ben più esaustivo, pregnante e determinante agli effetti delle condizioni oggettive e soggettive di sussistenza del reato in esame e della sua attribuibilità alla condotta dell’imputata. Pur se, come, puntualmente rileva la difesa, è noto che la perizia è mezzo di prova neutro ed è quindi sottratto al potere dispositivo delle parti ed è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, resta il fatto che la decisione impugnata poggia essenzialmente sulla relazione G., ct del P.M., elaborato effettuato ex art. 359 c.p.p., il che rendeva ragionevolmente opportuno approfondire motivatamente la valutazione di tale relazione proprio avuto riguardo alla diversa lettura fatta di questa dal giudice di 1^ grado. La relativa decisione assolutoria offre una ragionevole risposta al fatto che l’imputata non abbia controdedotto con propria consulenza sulle reali condizioni della p.o..

In conclusione ritiene questo giudice di legittimità che, nella specie, sussista violazione del diritto di difesa, secondo il principio innanzi enunciato, nell’avere la Corte territoriale trascurato la motivata valutazione delle prove a discarico e di quelle che eventualmente, come una perizia d’ufficio, avrebbero potuto confermarle.

S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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