T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-03-2011, n. 2315 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe alcuni ex dipendenti delle passate gestioni sanitarie ENPAS, ENPDEP, ENPALS, ENPAM, Casse mutue coltivatori e Casse Mutue Artigiani, optanti ex art. 75 DPR n. 761/79 per il mantenimento della posizione assicurativa costituita presso l’INPS e presso i Fondi integrativi di previdenza esistenti negli enti di provenienza, contestano la delibera INPDAP n. 325/96 avente ad oggetto "Modifiche ai regolamenti dei Fondi di previdenza del personale a rapporto d’impiego delle ex gestioni ENPAS ed ENPDEP", nella parte in cui non viene prevista l’applicazione ai pensionati ex optanti art. 75 DPR 761/79. In sostanza i ricorrenti lamentano la mancata applicazione nei loro confronti, quali pensionati ante 1.1.1995, delle modifiche intervenute nella regolamentazione dei Fondi integrativi per effetto dell’art. 15 comma 6 della legge n. 724/94 e dell’art. 39 del CCNL 1995.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.

La delibera impugnata è stata adottata in applicazione del citato art. 39 del CCNL in quanto i regolamenti che disciplinano i fondi integrativi hanno natura contrattuale di diritto privato e qualificano le posizioni degli interessati come diritti soggettivi.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n. 6491/2002 che attribuisce la giurisdizione, in queste fattispecie, al giudice ordinario.

Il Collegio non ha motivo per discostarsi dall’orientamento del Supremo organo regolatore della giurisdizione e dichiara quindi il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’AGO.

La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo la stessa propria dell’AGO.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’INPDAP delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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