Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 16-03-2011, n. 10789

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 22 giugno 2009 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro dichiarava non luogo a procedere contro D.S.P., imputato del delitto di calunnia in danno di S.A., perchè il fatto non costituisce reato.

Il giudice, premesso che D.S. aveva querelato S., esponendo che lo stesso, con una manovra di circolazione stradale, l’aveva sorpassato tagliandogli la strada e costringendolo a urtare contro il guardrail, in tal modo cagionando lesioni giudicate guaribili in sette giorni alla figlia minorenne che lo accompagnava come passeggera, e premesso che il querelato, citato a giudizio avanti al giudice di pace per rispondere del reato di lesioni colpose lievissime era stato assolto per insussistenza del fatto sul rilievo che la stessa persona offesa aveva escluso che tra le due autovetture si fosse verificato un urto facendo così cadere la prova del nesso causale tra l’azione dell’imputato e l’evento lesivo, ciò premesso, il giudicante, rilevato che entrambi i conducenti avevano parlato di una collisione tra le due auto e che la figlia del querelante, pur escludendo un contatto tra i veicoli, aveva ricordato un urto "contro il muro", ossia contro il guardrail, riteneva che "difettasse in capo al D.S. alcun intento calunnioso, essendo egli convinto, al momento della proposizione della domanda, di aver subito dei torti da un soggetto che egli ha percepito come un guidatore precipitoso e arrogante".

Contro la sentenza ricorre la parte civile S.A., il quale ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 419 c.p.p., comma 1, per non essere stato notificato l’avviso di udienza al Ministero della Difesa, del quale esso S. è militare dipendente;

2. manifesta illogicità della motivazione, perchè il giudice, affermando che "non è stata raggiunta la prova del mancato urto tra le due autovetture", ha illegittimamente e illogicamente sovrapposto la propria valutazione del fatto a quella, intangibile perchè coperta dal giudicato, contenuta nella sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di pace.

Con memoria depositata il 29.1.2011 il difensore dell’imputato chiede sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso perchè tradivo e manifestamente infondato e, inoltre, che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese sostenute da esso imputato per la propria difesa. p.2. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.

Infatti la sentenza impugnata è stata depositata il 22 luglio 2009 nel rispetto del termine prescritto di trenta giorni e, quindi, il termine di quindici giorni per impugnare scadeva – tenuto conto della sospensione feriale – il 21 settembre 2009. Il ricorso è stato invece depositato il 2 settembre 2010 e, perciò, dopo la scadenza utile, ragion per cui va applicata la causa di inammissibilità prevista dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di Euro mille alla Cassa delle ammende.

In considerazione della peculiarità della causa, le spese sostenute dalla parte civile e dall’imputato per la rispettiva difesa vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara compensate le altre spese tra parte civile e imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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