Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 11632 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che B.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Firenze, depositato in data 29.5.09, con cui veniva rigettata la domanda di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001, per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi innanzi al Tar Toscana – Firenze iniziato nel 1993 e conclusosi nel novembre del 2008;

che il Ministero delle Finanze ha presentato atto di costituzione.
Motivi della decisione

Il decreto impugnato, rilevato che nel giudizio presupposto non era stata presentata alcuna istanza di prelievo ai sensi del R.D. n. 642 del 1907, art. 51, riteneva che, ai sensi del D.L. n. 133 del 2008, art. 54, la domanda doveva dichiararsi improponibile, essendo il detto decreto legge entrato in vigore il 25.6.08 mentre il giudizio di equa riparazione era iniziato il 26.1.09.

Con l’unico motivo di ricorso il B., censura tale pronuncia affermando che la normativa del D.L. n. 133 del 2008, non era applicabile ratione temporis al caso di specie.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che: "la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo va riscontrata, anche per le cause proposte davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo di tempo decorso dall’instaurazione del procedimento, senza che su di esso possa incidere la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo" (Cass. Sez. un. 28507/05). La sentenza ha, quindi, precisato "che la presenza di strumenti sollecitatori non sospende ne1 differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento del lamentato pregiudizio".

Su questo orientamento è stato successivamente ritenuto che "non incide l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in virtù del quale "la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2", in quanto la detta norma non si applica agli atti anteriormente compiuti. (Cass. 3500/09).

"In difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie, va infatti data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990), quindi non incide su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtù del principio tempus regit actum, restano regolati dalla Legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere" (Cass. 22512/10;

Cass. 3500/09, anche Cass. n. 6099 del 2000).

Nel caso di specie, il processo presupposto è iniziato nel 1993 e si è concluso con sentenza depositata il 27 novembre 2008 poco più di quattro mesi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 133 del 2008, onde è evidente che detta norma non poteva trovare applicazione per tutto il periodo pregresso alla sua entrata in vigore mentre, in relazione al periodo compreso tra il 25 giugno 2008 ed il 27.11.08, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se già anteriormente alla prima data non fosse stata fissata l’udienza di discussione innanzi al Tar perchè in tal caso l’istanza di prelievo non doveva evidentemente essere presentata non avendo la stessa alcuna necessità pratica.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze che effettuerà l’accertamento sovraindicato e si atterrà al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.

accoglie il ricorso, assorbito, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *