T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 502 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 19.7.2006 il Questore della provincia di Lecce, tenuto conto del provvedimento negativo adottato dalla Commissione centrale in ordine alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico avanzata da R.F., cittadino dell’ex Iugoslavia, rigettava l’istanza dallo stesso presentata, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

Avverso tale determinazione insorge con il ricorso in esame R.F. che ne deduce l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

– errata applicazione dell’art. 5, co. 5, del T.U. Immigrazione;

– insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce e all’udienza pubblica del 2.2.2011, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente sostanzialmente sostiene che il Questore di Lecce, quantunque la Commissione centrale non gli avesse riconosciuto lo status di rifugiato, avrebbe dovuto pur sempre verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio ad altro titolo del permesso di soggiorno richiesto, in particolare per motivi familiari (la moglie avrebbe ottenuto il riconoscimento della condizione di rifugiata e i quattro figli frequenterebbero le scuole italiane).

Orbene, la pretesa volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni familiari, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, ha consistenza di diritto soggettivo (CdS, sez. VI, 17.7.2008, n. 3589; CdS, sez. VI, 3.5.2007, n. 1940; CGA, 14.4.2010, n. 592; TAR Lecce, sez. II, sent. n. 3324/2009).

Ciò evidentemente determina il difetto di giurisdizione del giudice adito e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso.

Occorre in particolare ribadire che la situazione giuridica dello straniero che richieda il permesso di soggiorno per asilo politico o per ragioni umanitarie e familiari è da annoverare tra i diritti umani fondamentali; sicchè la garanzia apprestata dall’art. 2 della Costituzione esclude che detta situazione possa essere degradata a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali spettanti al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento dei valori costituzionalmente tutelati riservato al legislatore.

Ne consegue che la giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario (Corte di Cassazione 9/9/09 n. 19393).

Né può assumere decisivo rilievo, ai fini di un diverso riparto della giurisdizione, la circostanza che l’art. 6, co. 10, del D. Lgs.n. 286/98 attribuisce al giudice amministrativo la cognizione dei ricorsi contro i provvedimenti di cui all’art. 5.

Trattasi infatti di una fattispecie del tutto generica, destinata a riempirsi di contenuto solo mediante rinvio a norme interne o di diritto internazionale generale o convenzionale, aventi un oggetto più preciso.

Tra le norme alle quali la generica formulazione dell’art. 5 fa rinvio viene certamente in considerazione l’art. 19 che, descrivendo in modo puntuale i presupposti per la concessione dei permessi di soggiorno nelle situazioni corrispondenti ai divieti di espulsione e respingimento, esclude un potere discrezionale della P.A. che deve solo accertare l’esistenza delle circostanze di fatto indicate dalla norma, con la conseguenza che i ricorsi avverso i relativi provvedimenti di diniego vanno proposti davanti al giudice ordinario.

D’altro canto evidenti esigenze di ragionevole durata dei giudizi ( art. 111 Cost.) impediscono di attribuire a giudici appartenenti a plessi giurisdizionali diversi la cognizione di situazioni giuridiche tra loro strettamente connesse, come quelle sulle quali si basa la domanda di asilo o di riconoscimento dello status di rifugiato e quella diretta a ottenere la protezione per ragioni umanitarie o familiari (Corte di Cassazione 9/9/09 n. 19393).

Nella fattispecie in esame in effetti l’atto del Questore si inserisce in un unico procedimento, che inizia con la richiesta rivolta alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato e termina con l’ordine di allontanamento, con la conseguenza che sarebbe privo di giustificazione un sistema che, affermando esplicitamente la giurisdizione del giudice ordinario sull’atto della Commissione, la negasse rispetto all’atto meramente consequenziale, costringendo lo straniero a promuovere due giudizi diversi aventi, se non lo stesso oggetto, questioni strettamente connesse (T.A.R. Puglia – Lecce II sez. 3324/09).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, mentre ricorrono valide ragioni per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Le spese per l’assistenza legale del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto n. 46/07), sono poste a carico dell’Erario e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione – Lecce – dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso specificato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio e liquida in favore del difensore del ricorrente, ponendola a carico dell’Erario, la complessiva somma di Euro. 1400,00 (millequattrocento/00), comprensiva delle somme già liquidate per la fase cautelare (ord. n. 1051/07), oltre IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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