Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 11012 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 23 novembre 2009 e depositata in udienza colla contestuale motivazione, il Tribunale ordinario di Siracusa, in composizione monocratica, deliberando col rito della applicazione della pena su richiesta, ha inflitto – riconosciute circostanze attenuanti generiche – la sanzione pattuita al sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, B.O., imputato del delitto previsto e punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, per essersi allontanato dal comune di residenza (Catania), motivando – in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità: … "La qualificazione del fatto operata nel capo di imputazione appare corretta (..).

Appare, altresì, corretta la applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta equivalenza alla contestata recidiva, considerato che l’imputato ha ammesso il fatto in tal modo agevolando l’accertamento della verità". 2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 18 dicembre 2009, col quale sviluppa due motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 5 (primo motivo) e in relazione all’art. 62 bis c.p. (secondo motivo), nonchè manifesta illogicità della motivazione.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente deduce: risulta ex actis che l’imputato è gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicatagli ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, quale indiziato di appartenenza alla cosca mafiosa Mazzei;

la condotta delittuosa perpetrata integra, pertanto, il più grave reato, previsto e punito dall’art. 5 della legge anzidetta, anzichè quello contestato e ritenuto; il Tribunale è incorso nella inosservanza della norma penale.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente censura il riconoscimento delle attenuanti generiche, illogicamente elargite, obiettando che la condotta processuale dell’imputato è irrilevante, in quanto B. ha ammesso l’addebito "solo quando si è reso conto di non poter ormai sfuggire a una sicura identificazione", essendo, peraltro, penalmente sanzionata la declinazione di generalità false.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 29 luglio 2010, rileva: ricorrono gli estremi del delitto previsto e punito dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 5, sanzionato con pena edittale più elevata; la sentenza impugnata è, pertanto, inficiata dalla erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto.

4. – Il ricorso è fondato.

Risulta dagli atti che il Tribunale ordinario di Catania, giusta decreto 21 marzo 2006, ha applicato al giudicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1.

La condotta delittuosa, consistita nella violazione dell’obbligo di soggiorno, deve essere, pertanto, correttamente qualificata ai sensi della L. 31 maggio 1965, cit., art. 5.

Alla erronea definizione giuridica del fatto (operata dal giudice a quo ai sensi della ipotesi meno grave di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 9, comma 2,) conseguono – restando assorbito l’ulteriore motivo di ricorso – l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Siracusa per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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