Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 11011 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ordinanza de plano emessa il dì 11 maggio 2010, la Corte di Assise di Campobasso, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava parzialmente il provvedimento con il quale aveva concesso in favore di S.A. l’indulto per anni tre, riducendolo di due mesi, sul rilievo che il predetto aveva in precedenza goduto del condono, nella misura revocata, in virtù di sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Campobasso.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato denunciando, con il primo motivo di doglianza, la violazione di norme processuali giacchè disposta la revoca impugnata con provvedimento de plano ed in assenza di contraddittorio e, con il secondo motivo, la violazione del giudicato che, pur erroneamente, aveva applicato la pena di giustizia regolamentandola poi con l’applicazione dell’indulto, errore emendabile esclusivamente con l’impugnazione della sentenza da parte del P.M..

Il P.G. in sede ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in esame dappoichè fondati i rilievi difensivi.

E’ logicamente preliminare ed assorbente, rispetto ad ogni altra censura, l’esame della questione di nullità del procedimento di esecuzione per avere il giudice deciso de plano, senza dare avviso alle parti e fissare la udienza per la loro comparizione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento ordinario del giudice dell’esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall’art. 666 c.p.p., che, inserito tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, eccezion fatta nei casi in cui la procedura de plano sia specificamente prevista quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale (v. per tutte Cass. 6 dicembre 1994, Daniele;

Cass. 17 novembre 1999, Esposito, rv. 216349; Cass. 5 marzo 1996, Verde, rv. 204311).

E’, pertanto, affetta da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto con la procedura cosiddetta de plano alla revoca dell’indulto precedentemente concesso.

Nel caso di specie, dall’esame degli atti risulta che non vi è stata la fissazione dell’udienza e che, quindi, nessun avviso è stato notificato alle parti.

Si tratta, come si è già detto, di nullità assoluta attinente alla partecipazione del difensore ( art. 178 c.p.p., lett. c), il quale non è stato posto in grado di partecipare all’udienza, nullità che può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento e che determina la nullità del giudizio e del provvedimento conclusivo (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2008, n. 7344, rv. 239138; Cass., Sez 1^, 27 ottobre 2009, n. 42471).

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, all’esito del procedimento previsto dalla legge.

E’ appena il caso di rilevare che la pronuncia di natura esclusivamente processuale impedisce la valutazione di ogni altra doglianza di merito.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di Campobasso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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