Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 11010 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

hiesto di annullare l’ordinanza con rinvio per nuovo esame.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29.3.2010 il Tribunale di Milano riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati per i quali C. A. fu condannato con due sentenze della Corte di Appello di Milano nelle date del 10.3.2006 e del 9.4.2008 e quello per il quale fu pronunciata sentenza di applicazione pena dal gip Tribunale di Milano 30.9.2009 e rideterminava in anni ventidue di reclusione ed Euro 114.000,00 di multa, la pena per il reato continuato ritenuto, disattendendo la richiesta di applicazione del regime del reato continuato anche in relazione ad altri reati, ritenuti non omogenei.

2. Avvero detta ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato personalmente, deducendo:

a) violazione di legge ed in particolare dell’art. 187 disp. att. c.p.p., essendo stato preso, come base per lo sviluppo di calcolo della sanzione, la pena inflitta dalla Corte d’appello con sentenza 10.3.2006,comprensiva a sua volta di aumento a titolo di continuazione;

b) omessa motivazione per non aver indicato il giudice i criteri seguiti per la determinazione della pena; è stata omessa l’indicazione dei singoli aumenti per ciascun reato in continuazione, così impedendo di valutare se sia o meno stata considerata la riduzione per il rito;

c) violazione di legge per avere ritenuto il giudice la continuazione solo fra reati omogenei, laddove andavano ricompresi anche altri reati.

Sono stati presentati motivi aggiunti per dedurre:

2.1 erronea applicazione dell’art. 78 c.p., comma 1, n. 1 e art. 442 c.p.p., comma 2, avendo il giudice dell’esecuzione stabilito la pena base in anni 17 e mesi 4 di reclusione, pena questa inflitta per i più gravi reati di cui alla sentenza Corte Appello Milano 10.3.2006, pena che risulta già al netto della riduzione per il rito; questa pena base non poteva essere aumentata a titolo di continuazione oltre il limite di anni 30 di reclusione, come previsto dall’art. 78 c.p., mentre di fatto lo fu, atteso che lo sviluppo del calcolo avrebbe dovuto partire dalla pena base di anni 26 di reclusione al lordo della riduzione per il rito, su questa base andavano operati gli aumenti fino a trenta anni di reclusione, dopo di che occorreva operare la diminuzione per il rito che avrebbe dovuto portare a 20, anzichè a 22 anni di reclusione.

2.2. erronea applicazione dell’art. 671 c.p.p., avendo fornito motivazione puramente apparente, quanto al mancato riconoscimento della continuazione anche con i reati giudicati con sentenze Tribunale di Milano 23.3.2005 e 31.10.2005, in ragione della eterogeneità delle fattispecie normative violate.

Non sarebbero state acquisite le sentenze, con il che il giudice avrebbe omesso di accertare che con dette pronunce il C. fu condannato per reati riconosciuti in continuazione tra loro ed inquadrati in un più ampio disegno criminoso.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza, con rinvio per nuovo esame, essendo state omesse l’indicazione della pena base e la specificazione dei singoli aumenti per i reati satellite.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso afferente alla determinazione della pena è fondato e merita accoglimento.

Dopo aver riconosciuto, su istanza del C., la disciplina del reato continuato tra i reati giudicati dalla Corte d’appello Milano in data 10.3.2006, dal gip Tribunale di Milano 30.9.2009 e dalla Corte d’Appello Milano 9.4.2008, il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena per il reato continuato è incorso nella violazione dell’art. 78 c.p., comma 1, secondo cui la pena da applicare non può eccedere il limite di trenta anni di reclusione, così come rilevato dalla difesa.

Non solo, ma sono fondate le censure sulla omessa motivazione sulla metodologia del trattamento sanzionatorio attuata, non essendo stato specificato lo sviluppo del calcolo operato per addivenire alla rideterminazione della pena in anni ventidue di reclusione ed Euro 114.000,00 di multa (presupponente una pena detentiva, al lordo della diminuzione ex art. 442 c.p.p., di anni 33 di reclusione): il giudice avrebbe dovuto scorporare tutti i reati che in sede di cognizione erano stati ritenuti in continuazione tra loro, individuare quello più grave e solo dopo, sulla pena determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli che già fossero stati uniti in continuazione con quello preso a base (cft. Cass. Sez. 1^, 15.1.2009, n. 4911, Neder e altri).

Con l’avvertenza che nell’effettuare la determinazione della pena ex art. 671 c.p.p. non può perdersi la riduzione per il rito che vada ad incidere sui reati satellite già giudicati con rito abbreviato.

Deve quindi essere annullata l’ordinanza limitatamente alla determinazione della pena che dovrà avvenire nell’osservanza dei principi suddetti, in sede di nuovo esame da parte del gip tribunale di Milano.

Il secondo motivo va invece rigettato, in quanto in tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1^, 20.4.2000, sent. n. 01587, ric. D’Onofrio, riv. 215937): a questi criteri si è ispirato il Giudice dell’Esecuzione nel negare la disciplina del reato continuato in riferimento ai reati di cui alle sentenze Tribunale di Milano 23.3.2005 e 31.10.2005, per cui il ricorso va rigettato sul punto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame al gip Tribunale di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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