Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 11006 omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.L. chiedeva al Tribunale di Sorveglianza di Ancona che fosse dichiarata la sua riabilitazione in relazione alla sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione pronunciata il 2.2.1996 dalla Corte di Appello di Ancona, perchè giudicato colpevole del reato di omicidio colposo, nonchè in relazione alla sentenza di condanna alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 103,29 di multa perchè giudicato colpevole del reato di appropriazione indebita.

Il Tribunale adito accoglieva l’istanza relativa alla prima condanna e rigettava, viceversa, la domanda per il resto, sul rilievo che l’istante non si era attivato per eliminare le conseguenze civilistiche del reato e che insufficiente doveva in tal senso valutarsi l’offerta di pagamento della somma di Euro 1000,00 in favore del danneggiato dal secondo reato, esibita nel procedimento, ben inferiore a quella stabilita dal giudice della cognizione nel dispositivo di sentenza.

2. Ricorre avverso tale motivazione il M., assistito dal suo difensore di fiducia, illustrando due motivi di impugnazione.

Denuncia col primo di essi la difesa ricorrente vizio di motivazione nella decisione giacchè, all’udienza del 22.4.2010, il difensore dell’istante ebbe a depositare l’accettazione, da parte del danneggiato, dell’offerta risarcitoria – ritenuta insufficiente dal tribunale – con la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria rispetto ad ulteriori pretese, documento del quale il tribunale ha ignorato l’esistenza.

Col secondo motivo di impugnazione denuncia altresì la difesa ricorrente violazione dell’art. 179 c.p., giacchè risarcito il danno provocato dal reato ancorchè in misura non esaustiva, tenuto conto della rinuncia ad ogni ulteriore pretesa della parte danneggiata.

3. Il P.G. in sede, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato.

L’art. 179 c.p., come è noto, nel disciplinare l’istituto della riabilitazione di cui all’articolo precedente, indica condizioni positive, condizioni cioè necessarie per l’utile delibazione della relativa istanza, requisiti temporali, necessari per l’ammissibilità della domanda e cause ostative alla concessione. Tra queste ultime la norma in esame contempla (u.c., n. 2) l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri la ricorrenza di situazioni che non ne rendano possibile l’adempimento.

Nel caso in esame il tribunale ha ravvisato nella fattispecie detta causa ostativa in relazione alla sentenza di condanna del 18.11.1997, pronunciata dal Pretore di Pesaro, valutando inidonea al suo superamento l’aver offerto un risarcimento parziale del danno cagionato dall’imputato con al consumazione del reato oggetto della istanza di revisione.

La motivazione del tribunale si appalesa insufficiente per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo il giudice di merito è incorso in un travisamento dei fatti di causa, giacchè non già di semplice offerta risarcitoria era stata fornita la prova, bensì di una vera e propria intensa transattiva articolata attraverso il pagamento di una certa somma (Euro 1000,00) alla parte danneggiata, la quale, da parte sua, ha sottoscritto l’accettazione di tale pagamento a definizione di ogni altra pretesa risarcitoria, per l’effetto esplicitamente rinunciata.

Si pongono pertanto due questioni giuridiche, per un verso, e siamo al secondo profilo di illegittimità della pronuncia impugnata, nella ipotesi data, il parziale adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato per cui è causa, obbligazioni nel caso di specie di natura risarcitoria, soddisfi o meno la regola codicistica di cui all’art. 179 c.p., u.c., sub n. 2, ovvero, per altro verso, se la prova positiva e documentale fornita dall’istante che l’avente diritto si ritiene soddisfatto di tale parziale adempimento convenendo per questo nel considerare definita ogni pendenza civilistica, possa essere ritenuta sufficiente ai fini di causa, La Corte reputa coerente col disposto normativo, quanto al primo profilo di problematicità appena riferito, considerare superata nella fattispecie la causa ostativa irritualmente evocata dal tribunale (Cass., Sez. 1, 10/05/1993, n. 2125 in una ipotesi di rinuncia al risarcimento).

Ed invero ai fini del giudizio appare opportuno richiamare la ratio che informa l’istituto della riabilitazione ed in particolare quella a fondamento della causa ostativa di cui all’art. 179 c.p., u.c., n. 2. Orbene, l’adempimento delle obbligazioni civili ex delicto rileva ai fini della riabilitazione sotto un duplice profilo, "in funzione del suo valore dimostrativo della emenda voluta dalla legge" – in relazione alla – "condotta successiva alla condanna tenuta dal condannato" (Cass., Sez. 1, 25.11.2009, n. 45765) e perchè socialmente rilevante, in relazione al beneficio riconosciuto al condannato, l’eliminazione delle conseguenze di natura civile indotte dalla condotta criminosa attraverso il soddisfacimento della parte creditrice.

Ciò posto si appalesa del tutto evidente che l’adempimento parziale delibato nella fattispecie corrisponda alle esposte ragioni normative, posto che, per un verso, evidenzia la volontà del condannato di emendarsi e, per altro verso, attraverso la rinuncia dell’avente diritto a pretendere altro, oltre quanto ricevuto, si elimina definitivamente ogni pendenza civilistica cagionata dal reato, essendosi pervenuto alla esplicita pacificazione delle parti private del processo penale ed alla sostanziale soddisfazione del creditore del rapporto obbligatorio evocato dalla norma di riferimento. Rimane peraltro insoluto, nel caso in esame, il dato probatorio a sostegno del fatto liberatorio, rispetto al quale si impone il rinvio a giudice a quo affinchè, in piena libertà di giudizio, provveda alla motivata valutazione di quanto documentalmente esibito dalla parte interessata.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Ancona affinchè, in diversa composizione, esamini nuovamente l’istanza del ricorrente alla luce dei principi innanzi esposti.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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