Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 11005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 29.3.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Trento respingeva l’istanza di riabilitazione formulata da D. V., in relazione a sentenza Tribunale di Trento 19.7.2004, di condanna per furto aggravato commesso il (OMISSIS), a sei mesi di reclusione ed Euro 200 di multa, sul presupposto che dalla documentazione acquisita risultava che in epoca successiva alla condanna, in relazione a cui era stata chiesta la riabilitazione, il medesimo era stato denunciato per una serie di furti, che il procedimento era stato archiviato, non potendo essere utilizzate le intercettazioni che davano ragione delle accuse e che ancora il D., cittadino moldavo, raggiunto da provvedimento di espulsione, aveva fatto uso di documento falso, fornendo altra l’identità,di tale M.L., cittadino rumeno e che aveva mantenuto frequentazioni assidue con soggetti equivoci e gravitanti in aree di illegalità. Veniva quindi ritenuto difettare il requisito della buona condotta.

2. Avverso detta ordinanza, interponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’interessato, per dedurre contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che per i fatti occorsi nell’anno (OMISSIS), che sono stati ritenuti ostativi, venne emesso un provvedimento di archiviazione, il che significa che mancavano gli elementi minimi per formulare un’imputazione; non basterebbe un semplice sospetto per ritenere insussistente il requisito della buona condotta, come ha opinato il Tribunale di sorveglianza di Trento.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso avendo fornito il tribunale compiuta motivazione sulla insussistenza delle due condizioni positive previste dall’art. 179 c.p., dovendosi valutare la personalità dell’istante anche da fatti sintomatici di effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte segue l’indirizzo interpretativo secondo cui, a fronte del principio costituzionale di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce, o la sola pendenza di un procedimento penale a carico dell’istante per fatti successivi a quelli pei quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la domanda di riabilitazione, non valgono di per sè, in assenza di altri elementi, a legittimare il diniego di riabilitazione, cosicchè la informazione redatta dalla polizia giudiziaria, che segnali l’esistenza a carico dell’istante di una comunicazione di notizia di reato per fatti avvenuti dopo il delitto, cui non abbia fatto seguito alcuna decisione giudiziale definitiva, non costituisce di per sè un idoneo elemento su cui fondare il diniego della domanda (cfr. Cass. Sez. 1, 8.5.2009, n. 22374). Nel caso specifico è agli atti segnalazione della Questura di Trento sul fatto che l’istante fu indagato il 19.9.2007, per i reati di immigrazione clandestina, furto aggravato, false dichiarazioni sulla identità personale, ricettazione, ma il procedimento che ne scaturì si esaurì a seguito di decreto di archiviazione, in data 1.9.2008. Il mancato esercizio dell’azione penale in relazione a dette ipotesi di reato, ivi compreso il reato di false dichiarazioni sulle proprie generalità, non consente di valorizzare il dato investigativo, ai fini reiettivi dell’istanza formulata.

Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Trento.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Sorveglianza di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *