Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 217 carriera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso introduttivo al T.A.R. Palermo e con successivo ricorso per motivi aggiunti, il rag. Sa.Ma. impugnava:

– il verbale del Consiglio di Amministrazione con il quale, all’esito della prescritta selezione, il ricorrente era stato escluso dal corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente di ragioneria – decorrenza 1.1.1995 – cui erano stati ammessi venticinque funzionari di prefettura;

– i consequenziali provvedimenti ministeriali;

– nonché ogni atto allo stesso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.

Deduceva i seguenti motivi:

1. Violazione dei criteri. Mancata valutazione di titoli.

La Commissione giudicatrice non avrebbe valutato i diversi incarichi svolti dal ricorrente che, di fatto, aveva esercitato le funzioni di direttore di ragioneria.

2. Violazione dei criteri. Difetto di motivazione.

Nella scheda di valutazione del ricorrente non sarebbe stato espresso alcun giudizio in ordine all’attribuzione del punteggio, che risultava privo della necessaria motivazione.

Chiedeva, quindi, l’annullamento, previa sospensione, dell’impugnato provvedimento di valutazione, col favore delle spese.

Il controinteressato Gi.Co., costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per non essere stato notificato all’effettivo controinteressato (il candidato che occupa l’ultimo posto, cioè il 25°) e per genericità dei motivi dedotti, ritenuti peraltro infondati; svolgeva ulteriori considerazioni, con apposita memoria, in relazione al ricorso per motivi aggiunti.

Con ordinanze n. 1464/1995 e n. 2883/95 venivano rigettate le domande di sospensiva.

Con O.P.I. dell’8/3/1996 veniva disposta incombenza istruttoria.

L’Avvocatura dello Stato depositava documentazione afferente alla controversia ed, in particolare, una nota del 22/7/2009 del Ministero dell’interno con cui si rappresentava che:

a. il dr. Ma.Sa. risulta in stato di quiescenza dal 1 maggio 2009 con la qualifica di direttore amministrativo contabile;

b. nello scrutinio del 22 dicembre 1995, il ricorrente era stato ammesso al corso di formazione dirigenziale, dal quale era stato precedentemente escluso;

c. di conseguenza, sarebbe cessata la materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 22/12/2009 il procuratore del ricorrente, a fronte della prospettata cessazione della materia del contendere, insisteva nella definizione della controversia, rappresentando che sussisteva ancora in capo al proprio assistito l’interesse a ricorrere.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 1843/10, respingeva il ricorso nel merito, sostenendo la legittimità dell’omessa valutazione degli incarichi svolti, in quanto ritenuti non rilevanti dall’Amministrazione, e la sufficienza della sintetica motivazione adottata a sostegno del punteggio relativo alle attitudini ad assolvere le funzioni proprie della qualifica da conferire.

Avverso la suddetta sentenza, il rag. Ma. ha proposto appello deducendo che il C.d.A., malgrado avesse, in sede di scrutinio per la promozione alla qualifica di Primo dirigente di ragioneria, l’onere di valutare tutti i titoli apprezzabili in applicazione dei criteri di massima predisposti a tal fine, avrebbe inspiegabilmente ed illegittimamente omesso di valutarli, peraltro senza fornire idonea motivazione a sostegno del giudizio espresso.

L’appellante ha conclusivamente chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti gravati in primo grado, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con apposita memoria di costituzione con appello incidentale, il controinteressato dott. Co.Gi., sostenendo che la sentenza ex adverso impugnata è ineccepibile, stante l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione in subiecta materia, ha nuovamente proposto le eccezioni di rito dedotte in primo grado e ritenute assorbite dal Giudice di prime cure.

Ha conclusivamente chiesto di rigettare l’appello principale, perché infondato in fatto ed in diritto, e quindi, ove occorra, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Si è costituito, altresì, il Ministero appellato per sostenere, con puntuali argomentazioni, che la sentenza impugnata, equilibrata e corretta, merita di essere confermata.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dal controinteressato, ritenuta l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

Con le censure poste a base del gravame, si deducono i vizi di omessa valutazione dei titoli posseduti e di difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento di esclusione dal corso di formazione dirigenziale di che trattasi.

La Commissione giudicatrice non avrebbe preso in considerazione i vari incarichi svolti dal ricorrente (invio in missione presso la Prefettura di Ragusa per lo svolgimento, di fatto, delle funzioni di dirigente del III settore; conferimento dell’incarico di "direttore del 3° settore della Prefettura di Trapani"; nominato con D.P.R. componente della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Valderice; nomina da parte del T.A.R. Palermo, in qualità di Commissario ad acta, per l’esecuzione di giudicato nei confronti del Comune di Gibellina), in relazione ai quali non ha, pertanto, attribuito alcun punteggio, senza, peraltro, fornire una motivazione in merito.

Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere il giudizio espresso dal C.d.A., secondo cui detti incarichi sono irrilevanti ai fini di una concreta attribuzione di punteggio utile in sede di valutazione per la progressione in carriera.

Invero, non pare che gli incarichi di dirigente ovvero di direttore del 3° settore presso le prefetture di Ragusa e di Trapani possano essere considerati meritevoli di favorevole valutazione ai fini che qui interessano, posto che, come emerge dagli atti di causa, essi sono stati assegnati all’odierno appellante in via temporanea, nonché per motivi di anzianità ed in ragione della medesima natura delle funzioni attribuite nella circostanza rispetto a quelle normalmente svolte dallo stesso.

Si tratta, a ben vedere, di incarichi assegnati dall’Amministrazione, nel contesto di una corretta gestione del personale, mediante provvedimenti adottati per sopperire ad esigenze di carattere contingente, prescindendo da qualsiasi espresso riconoscimento in capo al ricorrente di spiccate doti professionali e manageriali, le quali, eventualmente, hanno trovato adeguato riscontro in occasione della periodica redazione della documentazione caratteristica, per cui non può essere attribuito alcun credito al ricorrente, ai fini che qui interessano.

Per gli stessi motivi, ed a maggior ragione, non può essere riconosciuto al ricorrente alcun punteggio per il disbrigo dell’incombenza di commissario ad acta allo stesso attribuita dal Tribunale amministrativo.

In questi casi, infatti, l’incarico viene conferito per la terzietà che il funzionario designato assicura rispetto alle parti in causa e per il possesso della necessaria competenza tecnica – nel caso specifico, allo stesso riconosciuta in virtù delle mansioni svolte nell’amministrazione di appartenenza – richiesta nella circostanza per assolvere l’incombente demandato.

Analogamente, si può ritenere che l’incarico di componente della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Valderice, attribuito al ricorrente soltanto in ragione della sua specifica competenza tecnica, sia stato correttamente valutato irrilevante ai fini dell’assegnazione di un punteggio aggiuntivo per la progressione in carriera.

Ne consegue che, legittimamente, la scheda di valutazione del ricorrente, nel riquadro concernente gli incarichi svolti, per i quali è prevista l’assegnazione fino ad 8 punti, non riporta nelle righe sottostanti alcuno di quelli svolti dal ricorrente, ritenendoli implicitamente privi di rilevanza ai fini del relativo giudizio che, quindi, si conclude con l’attribuzione di punteggio negativo: "0,0", che non necessita, come tale, di esplicita motivazione.

Per quel che concerne la valutazione dell’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che l’Amministrazione gode al riguardo della più ampia discrezionalità.

Invero, questo giudizio prognostico, che pure deve tenere conto dello stato di servizio del giudicando, viene espresso valutando non solo il possesso delle doti professionali necessarie a tal fine, ma soprattutto di quelle di tipo manageriale, indispensabili per ricoprire l’incarico dirigenziale.

Questi, pertanto, deve offrire garanzia di poter gestire personale e mezzi affidati alla sua responsabilità, posto che il candidato, esperto nella materia trattata quotidianamente, anche se in possesso di spiccate doti specifiche, non è detto che possa svolgere con altrettanta efficacia l’incarico di dirigente; incarico che, come detto, richiede soprattutto il possesso delle diverse doti di tipo manageriale, oltre quelle professionali.

Per quel che concerne, poi, l’asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, il punteggio di 19,70 (su p. 26) attribuito al ricorrente risulta invece motivato, sia pure in forma sintetica, con la formula: "Valutata la personalità dell’impiegato, quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del fascicolo personale", il ché dà idonea contezza del punteggio attribuito, posto che la P.A. gode in subiecta materia di un’ampia discrezionalità che, pur non sfuggendo al sindacato di legittimità, può essere concretamente apprezzata soltanto se trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta (Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3099).

Per i motivi fin qui esposti, l’appello va considerato infondato e, pertanto, va respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi insiti nella natura della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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