Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con deliberazione n. 184 del 3/4/1978, il sig. Tr.Pi. otteneva in concessione perpetua un lotto di terreno nel Camposanto di Santo Spirito per la costruzione di una cappella gentilizia.

Con ricorso al T.A.R. Palermo, notificato l’8/11/1996 e depositato il successivo giorno 22, il sig. Tr.Pi. impugnava il provvedimento di revoca della suddetta concessione perpetua, assunto con la deliberazione n. 325 del 22/5/1981, della quale assumeva di avere avuto notizia mediante lettera del 26/7/1996, ma di cui sconosceva ancora l’esatto contenuto, facendo riserva di produrre motivi aggiunti.

Deduceva "Violazione dei principi di diritto derivanti dall’atto di concessione ed in materia di revoca. Difetto di motivazione. Difetto di interesse pubblico. Violazione dell’obbligo del contraddittorio. Irragionevolezza. Illogicità e contraddittorietà con precedenti manifestazioni. Violazione del principio del buon andamento".

Con ordinanza n. 2796/1996, veniva respinta la domanda di sospensiva.

Con O.P.I. n. 89/97 si disponeva l’acquisizione del Regolamento e dello Statuto dell’Ente Camposanto di Santo Spirito nonché copia della suddetta delibera n. 325/1981.

Avverso quest’ultimo provvedimento, il sig. Tr. proponeva ricorso per motivi aggiunti, con cui deduceva: "Difetto di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza. Falsità dei presupposti. Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione. Falsa applicazione delle norme regolamentari".

Il ricorrente assumeva di non avere mai ricevuto comunicazione della predetta delibera, né di conoscere la firma apposta sull’avviso di ricevimento depositata agli atti del giudizio. Deduceva, altresì, di avere presentato il progetto per la realizzazione del cellario in tempo utile e di non aver potuto dare inizio ai lavori per la mancata approvazione del medesimo.

Si costituiva l’Ente intimato eccependo l’irricevibilità del ricorso, di cui contestava, nel merito, la fondatezza, e chiedendone comunque il rigetto.

Replicava il ricorrente sia sull’eccezione di rito che nel merito, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Con sentenza n. 1750/09, il Tribunale adito accoglieva il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello l’Ente Camposanto Santo Spirito per chiederne l’annullamento, ribadendo l’eccezione di irricevibilità del ricorso originario, proposta in primo grado, e comunque l’infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente in quella sede.

L’odierno appellato si è costituito insistendo per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

2) Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’odierno appellante, ritenuta la fondatezza, nel merito, del ricorso.

L’art. 12 del Regolamento dell’Ente Camposanto Santo Spirito così recita:

"I concessionari di terreno sono obbligati a costruirvi le cripte sotterranee nel minor tempo possibile, previa regolare presentazione dei disegni del progetto e secondo le istruzioni regolamentari.

Se nel termine di un anno dal giorno della concessione non avranno ancora iniziato i lavori e nel termine di due anni non avranno completato le opere, l’Amministrazione nell’uno e nell’altro caso senza obbligo di preavviso si rimetterà nel possesso del terreno conceduto (…)".

Il sig. Tr. ha sostenuto in prime cure di essere stato impossibilitato a procedere alla realizzazione della sepoltura per la mancata tempestiva approvazione del progetto dallo stesso presentato alle autorità competenti.

Sennonché, egli non ha fornito alcuna prova di avere presentato i disegni del progetto alle autorità competenti, né di essersi adoperato in qualche modo per ottenere il rilascio della prescritta autorizzazione a costruire e neppure di avere segnalato all’Ente appellante eventuali motivi ostativi alla realizzazione della cappella, per cui appare legittimo il comportamento dell’Ente che, con la suddetta delibera n. 325/1981, ha revocato il precedente atto di concessione, adottato con la deliberazione n. 184 del 3 aprile 1978.

Infatti, dal 3 aprile 1978, data in cui venne concesso il lotto di terreno all’odierno appellato, fino al 22/5/1981, data della delibera di revoca di detta concessione, sono trascorsi tre anni senza che il sig. Tr.Pi. abbia assunto una qualche iniziativa per costruire la cappella nei termini di cui al citato art. 12 del suddetto Regolamento.

Il Collegio conclude, pertanto, per l’accoglimento dell’appello, perché fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *