Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 213 Istanze e domande del privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con istanza prodotta in data 6 ottobre 2008, la Pan Electric s.r.l. chiedeva all’Assessorato dell’Industria della Regione Siciliana il rilascio dell’autorizzazione unica, prevista dall’art. 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999,99 Kw da costruire nel territorio del Comune di Belpasso (CT).

Poiché non era convocata dall’Assessorato regionale la Conferenza di servizi, né era adottato alcun atto della procedura, la suddetta società proponeva ricorso al T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza nonché l’ordine per l’Amministrazione di provvedere.

2) Con sentenza n. 6696 del 12 maggio 2010, il giudice adito accoglieva il ricorso.

Ad avviso del T.A.R., dal testo di cui alla norma sopra richiamata – rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" – si desumeva l’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". A siffatto "favor legis" non poteva non conseguire l’obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa fosse.

Né poteva escludere l’inadempimento dell’Amministrazione la nota interlocutoria a cui faceva riferimento l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale si chiedevano alla ricorrente integrazioni documentali e progettuali, poiché detta nota recava la data del 3 agosto 2009 ed era, quindi, ampiamente successiva allo scadere del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento.

3) L’Amministrazione regionale ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

L’Avvocatura distrettuale dello Stato ha posto in rilievo che nel procedimento autorizzatorio in questione occorre tener conto delle Linee guida per l’attuazione del PEARS (Piano energetico ambientale regionale siciliano), approvate dalla Giunta regionale nel febbraio 2009, e quindi già in vigore alla data di maturazione del termine di 180 giorni previsto dal citato art. 12, le quali espressamente dispongono che non possa procedersi alla convocazione della Conferenza di Servizi ove non risultino acquisite le dichiarazioni responsabili che le stesse linee guida richiedono.

Nel caso di specie, come prosegue l’Avvocatura distrettuale dello Stato, l’Amministrazione, con la summenzionata nota del 3 settembre 2009, aveva invitato la società ricorrente a integrare la propria istanza con quanto richiesto dall’art. 2 della deliberazione della Giunta regionale, nonché ad adeguare il progetto, producendo apposite tavole relative al tracciato del cavidotto di connessione dell’impianto alla rete elettrica.

Non vi sarebbero, quindi i presupposti per il verificarsi del silenzio rifiuto.

Resiste al gravame la società appellata.

4) L’appello è fondato.

Sulla natura del termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, si è già pronunciata la Sezione V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2825 dell’11 maggio 2010.

Detto Consesso ha rilevato che, in mancanza delle indispensabili specificazioni da parte della norma in ordine agli effetti ed alle conseguenze dell’inerzia, il termine in questione riveste carattere acceleratorio, con la conseguenza che il suo superamento non priva la Regione procedente del potere di adottare il provvedimento finale, abilitando soltanto il soggetto richiedente a sollecitare, anche giudizialmente, la conclusione del procedimento.

Ad avviso di questo Consiglio, non vi sono ragioni per discostarsi dal suesposto principio giurisprudenziale.

Ne consegue che il superamento del termine dei 180 giorni non rende illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine all’istanza della ricorrente, posto che l’Amministrazione medesima ha, sia pure successivamente, indicato le ragioni per le quali non poteva procedere alla convocazione della Conferenza di servizi.

5) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla società ricorrente.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ravvisano, comunque, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla Pan Electric s.r.l.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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