Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 10964 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9.2.2010 la Corte d’appello di Milano riformava la sentenza emessa dal gip Tribunale di Busto Arsizio, che aveva condannato B.R. per il reato di detenzione di arma comune da sparo e di svariate munizioni cal. 6,38 e cal. 32, qualificate come munizioni da sparo e compatibili con la pistola rinvenuta.

In particolare, la Corte disattendeva quanto aveva concluso il consulente del Pm, che aveva qualificato l’arma come un revolver di fabbricazione artigianale, per preferire la tesi del CT della difesa che aveva opinato nel senso che si aveva riguardo ad arma antica, la cui costruzione risale al 1890, con condizioni di conservazione particolari e non più dotabile di munizionamento, risultandone da tempo scomparsa la produzione: l’imputazione veniva qualificata come violazione art. 697 c.p., trattandosi di arma antica; all’imputato non venivano concesse le circostanze attenuanti generiche, a causa dei precedenti penali, così come veniva ritenuto non potersi apprezzare il fatto in termini di lievità, – con conseguente inflazione di sola pena pecuniaria -, in ragione della mancata denuncia dell’arma ed in ragione dell’elevato numero di munizioni sequestrate.

Veniva così inflitta la pena di mesi otto di arresto.

2. Avverso la sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa per dedurre:

2.1 violazione di legge, in relazione a ritenuta inosservanza art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis: riqualificando l’imputazione, la corte d’appello avrebbe dovuto rendere possibile l’oblazione, laddove invece è stata inflitta pena detentiva pur riconoscendo che si ha riguardo ad arma antica.

2.2 insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che non sarebbe stato valorizzato il dato dell’assenza di danno materiale e/o di pericolo e sarebbe invece stato enfatizzato il dato della censuratezza.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. Il primo motivo non è apprezzabile, in quanto il fatto è stato considerato grave e quindi preclusivo della inflizione della sola pena pecuniaria, con il che non ricorrevano i presupposti per l’oblazione.

Quanto al secondo motivo, deve essere sottolineato che la corte ha fornito una motivazione che per quanto succinta appare adeguata, avendo indicato i precedenti penali fatti registrare dall’imputato, come elemento ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, implicitamente riconoscendo a questo dato valore negativo di peso preponderante sulle variabili di segno contrario e quindi favorevole, indicate dalla difesa.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. A tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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