Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 209

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 4/1/2008, la Wind Telecomunicazioni S.p.A. presentava, ai sensi dell’art. 87 D.Lgs. n. 259/03, istanza di autorizzazione per l’installazione di una Stazione Radio Base (RBS), per il servizio di telefonia mobile, da posizionare su un immobile sito in (…), contestualmente richiedendo all’ARPA Sicilia ed alla AUSL competente il rispettivo parere.

Il Comune di Milazzo, con nota n. 531/08, comunicava alla predetta società, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, rilevando che l’area individuata rientrava tra quelle in cui non era consentita l’installazione dell’impianto in argomento, in base al regolamento comunale vigente: la Wind S.p.A. formulava le relative osservazioni, all’esito delle quali il Comune emetteva l’ordinanza n. 9 del 15/2/2008, con cui si rigettava l’istanza sopra menzionata per contrarietà delle opere proposte alle previsioni del Regolamento comunale in materia.

La Wind S.p.A. proponeva ricorso al T.A.R. Catania che, con sentenza in forma semplificata – n. 1137/08 – emessa in sede di decisione sull’istanza cautelare, annullava la suddetta ordinanza n. 9/08 per illegittimità derivata dalla illegittimità delle prescrizioni del regolamento comunale poste a fondamento dell’ordinanza stessa, delle quali pronunciava anche l’annullamento.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune, deducendo l’erroneità dei principi richiamati ed applicati dal primo Giudice, il quale avrebbe altresì annullato gli atti impugnati dalla Wind, nonostante questa non avesse minimamente dimostrato, sotto il profilo tecnico, che le prescrizioni regolamentari avrebbero determinato una oggettiva impossibilità di attivazione e funzionamento del servizio di telefonia mobile su tutto o parte significativa del territorio comunale.

L’odierno ricorrente ha conclusivamente chiesto di annullare, previa sospensione, la sentenza impugnata e disporre consulenza tecnica d’ufficio, al fine di compiere ogni accertamento utile e conducente in relazione all’oggetto del giudizio, con ogni statuizione anche in ordine a spese e compensi di giudizio.

Ha replicato la Wind Telecomunicazioni S.p.A. la quale, sostanzialmente ribadendo i motivi proposti in prime cure, ha dedotto l’inammissibilità, l’improcedibilità e, comunque, l’infondatezza dei motivi d’appello.

Quindi, specificando di avere ultimato i lavori di installazione dell’impianto di telefonia mobile e di averlo attivato in data 15/10/2008, ha concluso per il rigetto delle richieste di sospensione degli effetti della sentenza appellata e delle attività istruttorie nonché per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Con ordinanza n. 20/09 di questo C.G.A., è stata disposta la CTU richiesta dal Comune, successivamente reiterata, per omessa notifica della stessa al predetto Comune, con ordinanza n. 992/09.

Con ordinanza n. 526/10, questo Consiglio, viste la relazione del CTU, Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni, che ha concordato con le necessità tecniche rappresentate dall’appellata società, e le puntuali controdeduzioni del Consulente tecnico del Comune di Milazzo, nonché l’istanza di quest’ultimo, volta ad ottenere la fissazione dell’udienza per la decisione sull’istanza cautelare, e le brevi note prodotte dall’appellata, ha accolto la superiore istanza di sospensione cautelare.

In data 22 settembre 2010, è stata depositata, nell’interesse dell’appellata Wind Telecomunicazioni, una "nota tecnica" redatta dal "Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università di Napoli", avente ad oggetto: "Installazione di impianti per le radio telecomunicazioni nel territorio del Comune di Milazzo", con la quale, all’esito dei rilievi tecnici all’uopo eseguiti, si conclude per la inadeguatezza dei siti proposti dal Comune di Milazzo per la efficace copertura, da un punto di vista radioelettrico, del territorio in questione.

Con memoria depositata l’1 ottobre 2010, la società appellata, in forza delle risultanze di cui alla nota tecnica redatta dal suddetto "Dipartimento di Scienze Ambientali", ha conclusivamente chiesto il rigetto dell’appello, vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Ha replicato il Comune appellante con due brevi memorie depositate, rispettivamente, l’1 ed il 2 ottobre 2010 per ribadire la fondatezza dei motivi d’appello e delle conclusioni cui è pervenuto il proprio perito di parte nonché per contestare il controricorso e le memorie proposti dalla Wind e la perizia del CTU, risultata anch’essa favorevole alla difesa della società appellata.

Ha, quindi, insistito per l’accoglimento dell’appello.

Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto va respinto.

Si controverte sulla legittimità dei vincoli apposti dal regolamento comunale alla installazione di una Stazione Radio Base sul sito scelto dalla Wind Telecomunicazioni S.p.A. e sulla possibilità che, in alternativa alla predetta scelta, venga altrettanto efficacemente realizzata una uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata, mediante l’installazione di più impianti di SRB nei siti individuati dall’Amministrazione comunale.

Quanto al primo motivo, il Collegio ritiene di condividere le motivazioni con le quali il primo Giudice ha concluso per l’illegittimità delle prescrizioni del regolamento comunale, sopra richiamate.

Il "Codice delle comunicazioni elettroniche", di cui al D.Lgs. n. 259/03, qualifica gli interventi di installazione degli impianti di telecomunicazione come opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3) e, pertanto, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in subiecta materia (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, VI, 28 marzo 2007, n. 1431), le prescrizioni regolamentari adottate dai Comuni nella materia de qua non possono risolversi in un divieto assoluto e generalizzato di installazione di impianti per telefonia cellulare su intere aree del territorio comunale, in contrasto con i principi enunciati nel suddetto Codice delle comunicazioni elettroniche.

Non è consentito, pertanto, alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare, come nel caso che ci occupa, le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3193/2004); l’installazione di impianti di telecomunicazione deve, invece, ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale, in modo da poter realizzare una uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4847/2003).

Concludendo sul punto, vanno ritenute illegittime le norme regolamentari poste a fondamento dell’ ordinanza n. 9/2008, di diniego di autorizzazione, impugnata in prime cure dalla Wind S.p.A., provvedimento da ritenere anch’esso illegittimo per derivazione, in quanto applicativo di una normativa illegittima.

Tuttavia, per quel che concerne il secondo aspetto della controversia in argomento, il Collegio ritiene che il principio testé enunciato non possa essere interpretato nel senso che le società di telecomunicazioni siano assolutamente libere di scegliere il sito di interesse in qualsiasi parte del territorio comunale, risultando escluse soltanto le zone assistite dai vincoli normativamente prescritti.

Il Collegio ritiene, infatti, che rientri nella competenza dell’Amministrazione comunale poter indicare siti alternativi a quello scelto dalla società di telecomunicazioni – a nulla rilevando il fatto che, eventualmente, detta alternativa comporti per la società l’impegno di realizzare più impianti rispetto a quello che, da solo, sia in grado di soddisfare le proprie necessità – ma soltanto allorché, anche in questo caso, sussistano le condizioni tecniche per garantire una idonea copertura della rete di telefonia mobile.

Orbene, nel caso che ci occupa, è risultato che i siti indicati dal Comune di Milazzo non siano idonei a soddisfare le suddette necessità di copertura.

Dalla nota tecnica redatta dal "Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università di Napoli", avente ad oggetto: "Installazione di impianti per le radio telecomunicazioni nel territorio del Comune di Milazzo", si evince che, alla luce dei rilievi tecnici effettuati, con riferimento ai cinque siti individuati dal Comune di Milazzo in zone non classificate "A", "si avrebbe un’impossibilità a poter coprire, dal punto di vista radioelettrico, il territorio del Comune di Milazzo".

Inoltre, con la scelta operata dal Comune, "… si imporrebbe un vincolo alla (e non un criterio di) localizzazione degli impianti per radio telecomunicazione tale da non consentire la fruizione da parte della popolazione del segnale di telefonia mobile di seconda (GSM) e di terza generazione (UMTS) …".

Il Collegio, pur considerando la consistenza delle controdeduzioni alla relazione del CTU esposte dal Consulente tecnico di nomina comunale, tuttavia, ritenendo attendibili le opposte conclusioni cui è pervenuto il Dipartimento suddetto, che, tra l’altro, ha confermato in toto la perizia del CTU, sopra richiamata, respinge il ricorso per infondatezza dei motivi con esso proposti.

Il soccombente Comune è condannato al pagamento delle spese sostenute dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento delle comunicazioni – per l’espletamento della disposta CTU, nella misura di Euro 1.957,15, come da rendiconto depositato in data 29 giugno 2009.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ritiene che sia equo compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna il Comune di Milazzo al pagamento delle spese sostenute dal Ministero dello sviluppo economico, per l’espletamento della CTU, determinate in Euro 1.957,15.

Le spese del presente grado di giudizio sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

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