Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 10962 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21.12.2009, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva C. F. – sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di PS per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno – dalla parte di addebito di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, facente riferimento al fatto di essersi accompagnato con pregiudicati, sul presupposto che si aveva riguardo a due soli incontri con pregiudicati diversi, in luoghi differenti, in modo occasionale, circostanze che portavano a ritenere il difetto del requisito dell’abitualità.

Veniva invece ritenuta fondata la restante parte dell’accusa, riguardante la violazione di prescrizioni imposte con la misura di sorveglianza speciale ed in particolare dell’obbligo di fare rientro nell’abitazione entro le ore 21, violazione che era stata accertata in sede di controlli del personale di PG, reiterati alle ore 21,30 ed alle ore 22 del 10.11.2006, ove presso l’abitazione il menzionato non era stato rinvenuto. La pena quindi veniva rideterminata per la residua imputazione in anni uno di reclusione.

2. Avverso detta pronuncia, interponeva ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre:

2.1 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè travisamento della prova. Secondo la difesa, la dichiarazione del teste Z.G., su cui si basa l’affermazione di colpevolezza, non sarebbe utilizzabile, in quanto costui avrebbe riferito circostanze non apprese direttamente, ma da altre persone (verosimilmente la sorella del condannato) senza che le dichiarazioni fossero raccolte in un rituale verbale. Sarebbe quindi apprezzabile, secondo la difesa, un travisamento della prova, avendo la Corte territoriale fondato il suo convincimento su prova inesistente, o su un risultato di prova completamente diverso da quello reale.

2.2 mancanza di motivazione con riferimento al motivo di appello concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ricorrendo traccia alcuna di decisione quanto alla doglianza avanzata sulla mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p., pur a fonte di dati quali, la modestia dei fatti, la natura delle violazioni, le concrete circostanze, il comportamento processuale, il tempus commissi delicti, dati tutti deponenti a favore della concessione.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, avendo i giudici di merito basato il giudizio di sussistenza del fatto e di colpevolezza dell’imputato, su quanto gli operanti constatarono di persona, in riferimento alla accertata non presenza del C. presso la sua abitazione, in contrasto con quanto gli era fatto obbligo di osservare, alle ore 21,30 ed alle ore 22 del 10 novembre 2006. Le dichiarazioni della sorella che aveva confermato agli operanti che il fratello non era ancora rientrato a casa, venivano ritenute ininfluenti ai fini della decisione, con il che suona del tutto inconferente la doglianza sul punto.

Per contro, è fondato il secondo motivo di gravame, poichè la Corte territoriale ha pretermesso di valutare lo specifico motivo di appello, con cui veniva lamentata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: i giudici di secondo grado hanno solo scomputato dalla pena inflitta dal primo giudice l’aumento determinato per la parte di imputazione che era stata esclusa, senza nulla aggiungere quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio.

La sentenza va quindi annullata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *