Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 11606 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5 aprile 2000 la società Intesa Gestione Crediti chiedeva al Tribunale di Taranto – sezione di Manduria – l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti dei coniugi Fr.Co. e F.T., i quali proponevano opposizione con atto notificato il 31.5.2000. La società opposta non ritenne di svolgere alcuna attività difensiva. In esito al giudizio il Tribunale adito pronunciava sentenza, la quale veniva notificata in forma esecutiva direttamente all’Intesa il 12 marzo 2003 per il recupero delle spese che venivano pagate dopo il precetto.

Quindi, proponevano appello alla sentenza i coniugi Fr. – F. con atto notificato il 14 luglio successivo al procuratore costituito della società Intesa Gestione Crediti dolendosi in particolare del fatto che il giudice aveva attribuito alla società Intesa la "qualificazione di contumacia" ed in esito al giudizio, in cui si costituiva la società Intesa, la Corte di Appello dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione con sentenza depositata in data 4 ottobre 2006 per la tardiva proposizione dell’appello "quando si sarebbe già formato il giudicato formale ( art. 324 c.p.c.) a seguito della notifica, col precetto in data 12.3.2003, della sentenza di primo grado, direttamente alla parte, ai fini dell’esecuzione".

Avverso la detta sentenza Fr.Co. e F.T. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Resiste con controricorso l’ItalFondiario S.pa, quale procuratore di Castello Finance srl, cessionaria dei crediti vantati da Intesa Gestione Crediti S.p.a..
Motivi della decisione

Occorre premettere che, in data 8 aprile, l’avv. Benito Nicola Traversa, procuratore dei ricorrenti, ha fatto pervenire alla Cancelleria della 3^ sezione di questa Corte di legittimità, a mezzo fax, copia della rinuncia al ricorso de quo, sottoscritta dai ricorrenti e notificata al procuratore della resistente Italfondiario S.p.a..

Ciò premesso, vale la pena di sottolineare che, se è vero che la rinuncia al ricorso per cassazione non esige l’accettazione della controparte per la sua operatività essendo un atto non accettizio, è pur vero che la rinuncia deve essere non solo notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati ma deve essere altresì corredata, secondo la previsione dell’art. 390 c.p.c., dallo specifico visto, apposto dai predetti avvocati.

Con la conseguenza che, ove effettuata in difetto di tale presupposto, come nel caso di specie, la rinuncia non da luogo alla pronuncia di estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., ma vale soltanto a far ritenere cessato l’interesse alla decisione del ricorso con conseguente inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. n. 24514/06, n. 15980/2006, 3456/07).

Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere dichiarato inammissibile. Atteso il tenore della decisione, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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