Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-03-2011, n. 10959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.P.A., condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il delitto di incendio doloso con sentenza del tribunale di Patti, in composizione monocratica – Sez. distaccata di S. Agata di Militello – ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Messina datata 25.1/25.2.2010 che confermava la decisione di primo grado.

La confermava per aver ritenuto che il fuoco appiccato ad un garage adibito a fienile di proprietà di C.L.S. aveva le caratteristiche di diffusività e pericolosità come richieste dalla giurisprudenza, per aver considerato l’attendibilità del riconoscimento dell’imputato avvenuto ad opera della persona offesa per conoscenza pregressa e per condizioni di tempo e di luogo.

Ricorre l’imputato, deducendo violazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione: la prima per le caratteristiche dell’incendio domato senza l’intervento dei vigili del fuoco in poco meno di un’ora, la seconda per non aver considerato la possibilità dell’errore nella individuazione dell’imputato da parte della persona offesa, tenendo conto che questa soffre da molti anni di gravi problemi psichici, quali manie di persecuzione, tanto da essere stata sottoposta a diversi trattamenti obbligatori.

2 – Il ricorso non è fondato.

Il fatto che l’incendio è stato spento senza l’intervento dei vigili del fuoco è circostanza ben tenuta presente dal giudice di merito che ha rilevato l’omesso intervento dei vigili del fuoco, pur prontamente chiamati dalla polizia intervenuta in loco e che ebbero quindi la percezione chiara delle dimensioni delle fiamme, ma poi non intervenuti, perchè nel frattempo l’incendio si era riuscito a domarlo e per le difficoltà di far giungere il mezzo per le vie accidentate da percorrere per giungere sul posto.

L’affidabilità poi della persona offesa quale teste è contestata in modo generico senza addurre alcuna circostanza di contrasto sul riconoscimento della stessa di colui – l’imputato per l’appunto – che aveva appiccato il fuoco: le condizioni personali psichiche vengono genericamente richiamate senza alcuna specificazione della loro natura e tipologia tali da poter influenzare la deposizione della persona offesa. Non si prospettano infatti pregresse ragioni di ostilità o di inimicizia tra le parti tali da dover propendere per e una falsa dichiarazione del C.L.S..

Invero la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purchè sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni.

Certo, qualora la persona offesa, come nella specie, si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (in termini, Sez. 1,24.6/27.7.2010, Stefanini, Rv. 248016). Il che è stato puntualmente fatto dai giudici di merito che hanno sottolineato le condizioni di pregressa conoscenza delle parti, il luogo illuminato dei luoghi tale da consentire l’avvistamento dell’imputato nell’atto di accendere il fuoco e poi darsi alla fuga, l’irreperibilità di quest’ultimo subito dopo il fatto, tanto da rientrare in casa alle ore 4 del mattino con in possesso un accendino.

L’aver poi denunciato l’omessa motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena,a parte ogni altro pur possibile rilievo, è deduzione inammissibile per difetto di interesse del ricorrente.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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