Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-03-2011, n. 10953 Custodia cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Trieste, giudice della cognizione, rigettava la richiesta, avanzata da G.M., di revoca della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento era notificato il 24.9.10 al G.. Costui proponeva appello il 5.10.10 tramite il difensore, evidenziando che a quest’ultimo non era stato notificato l’avviso di deposito dell’ordinanza del tribunale ex art. 310 c.p.p..

Tale giudice dichiarava inammissibile per tardività l’appello del G..

Ricorre il difensore, assumendo che il termine per la proposizione dell’appello del difensore non è ancora decorso, in difetto della prescritta notifica.

Il ricorso è infondato.

In tema di appello avverso i provvedimenti de libertate, il termine di gg. 10 entro il quale il difensore può proporre il gravame non decorre necessariamente dalla data di notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza impugnata, ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto conoscenza in epoca precedente, dal diverso momento in cui tale conoscenza si è verificata (Cass. 6.2.95, Matofiori).

Tale è l’evenienza verificata nel caso di specie, atteso che il difensore ebbe a presentare l’impugnazione de libertate del G. nella cancelleria del tribunale di Trieste, dal che si evince la prova della sua piena conoscenza dell’ordinanza recettiva della richiesta di revoca della misura custodiale avanzata dal G. con la conseguente decorrenza del termine per impugnare a sua volta quale difensore dello stesso.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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