Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-03-2011, n. 10946

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Latisana dichiarava ndp nei confronti di G. E. in ordine al delitto di lesioni volontarie, per intervenuta remissione di querela.

Ricorre il P.G. presso la Corte di Appello di Trieste, lamentando violazione di legge, dal momento che, essendo stata contestata in fatto l’aggravante dell’arma, la remissione di querela non poteva produrre effetti.

Il ricorso è fondato, posto che nello stesso capo di imputazione si addebita al prevenuto di avere infranto la porta di ingresso e quindi colpito R.F. mediante un corpo contundente (manico di scopa).

Donde l’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 585 c.p., comma 2, n. 2 e la conseguente procedibilità di ufficio.

Si impone l’annullamento senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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