T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-03-2011, n. 1460 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 6 luglio 2007 e depositato il 12 luglio 2007, P.N. impugnava, chiedendone l’annullamento: – l’ordinanza del 18 maggio 2007 n. 7/UTC, con la quale il responsabile dell’Area tecnica del Comune di San Marco Evangelista aveva rigettato la domanda di condono ex artt. 31 ss. della l. n. 47/1985, presentata il 12 marzo 1986 (prot. n. 1014) ed aveva contestualmente ingiunto la demolizione delle opere abusive; – gli atti presupposti, tra cui, in particolare, il parere contrario del tecnico incaricato dell’istruttoria delle pratiche di condono edilizio.

2. Il provvedimento impugnato era stato motivato in base al rilievo che le opere abusive realizzate, consistenti nella sopraelevazione e nell’ampliamento di un fabbricato sito in San Marco Evangelista, alla via Barecchia, nonché identificato in catasto al foglio 1, particelle 987, ricadevano "a distanza dall’autostrada A/30 inferiore ai minimi consentiti dalla normativa vigente".

3. Avverso tale provvedimento il P. deduceva le seguenti censure.

1. Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

34. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Difetto di motivazione.

5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985.

4. L’ANAS s.p.a. si costituiva per resistere al gravame esperito ex adverso.

5. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Venendo all’esame del merito, priva di pregio è la prima doglianza, con la quale il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’avanzata domanda di condono.

In questo senso, deve reputarsi legittimo il diniego di condono edilizio non preceduto dal relativo preavviso, sia in quanto la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 non è predicabile in relazione a provvedimenti di carattere vincolato, quale, appunto, quello ex artt. 31 ss. della l. n. 47/1985, sia in quanto la garanzia partecipativa invocata non è applicabile a procedimenti connotati, ex lege, da tratti di assoluta specialità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 5314).

7. Del pari infondata è la doglianza secondo cui le opere abusivamente realizzate dal P. sarebbero state sanabili, trattandosi di sopraelevazione di un fabbricato preesistente all’interno della fascia di rispetto autostradale, non integrante alcun ingombro ulteriore di quest’ultima.

Al riguardo, valga richiamare le puntuali argomentazioni sviluppate da Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4719.

In base a tale decisione, il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalla caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 della l. n. 729/1961 e dal successivo d.m. n. 1404/1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni. Cosicché le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass. civ., n. 6118/1995) o che costituiscano mere sopraelevazioni (Cass. civ., n. 193/1987) o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti.

8. Neppure coglie nel segno il terzo motivo di gravame, in base al quale il diniego di sanatoria sarebbe stato disposto senza la previa acquisizione del parere delle Autostrade, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985.

In particolare, ai sensi della disposizione citata, "fatte salve le fattispecie previste dall’art. 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso".

Il successivo comma 2, lett. c, annovera tra le opere suscettibili di sanatoria quelle "insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino… in contrasto con le norme del d.m. 10 aprile 1968, n. 1404… e con gli artt. 16, 17 e 18 della l. 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico".

Infine, il comma 3 precisa che, "qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’art. 33".

Ora, tra le condizioni di cui al comma 2 figura la circostanza che il vincolo di inedificabilità sia stato imposto "dopo l’esecuzione delle opere abusive". Circostanza, questa, non ravvisabile nella specie, stante la preesistenza della fascia di rispetto autostradale rispetto agli interventi abusivi posti in essere dal P..

Ne consegue l’applicabilità della differente disciplina dell’art. 33, comma 1, della l. n. 47/1985, il quale sancisce il divieto assoluto di sanatoria nelle ipotesi – come, appunto, quella in esame – di vincolo di inedificabilità imposto prima dell’esecuzione delle opere abusive e prescinde, quindi, dall’acquisizione di pareri da parte delle autorità tutorie.

9. A questo punto, per ragioni di ordine espositivo che verranno ad appalesarsi in appresso, occorre anteporre la trattazione della quinta doglianza.

Sostiene, segnatamente, il P. che l’immobile contestato non si troverebbe entro la fascia di rispetto autostradale.

Ebbene, tale assunto è smentito dalle risultanze della relazione del responsabile dell’Area tecnica del Comune di San Marco Evangelista, prot. n. 185/UTC, del 29 febbraio 2008 (acquisita in forza di ord. coll. n. 618/2009), in base alla quale "le opere interessate, realizzate abusivamente, nel punto più vicino, si trovano ad una distanza dalla rete del raccordo autostradale A/30 di circa m 7,30, cioè all’interno della fascia di rispetto di m 25 di cui al disposto dell’art. 8 della l. n. 729/1961".

10. Col quarto motivo di ricorso il P. censura, altresì, il provvedimento impugnato nella parte in cui rimarca il contrasto tra "le dichiarazioni fatte dal proprietario circa l’epoca di realizzazione dell’abuso" e "quanto si evince dalla documentazione prodotta e in particolar modo dal rilievo del fabbricato redatto dal funzionario ANAS"; e ciò nel presupposto che il richiamato rilievo dell’ANAS risulta privo di data.

Ora, in rapporto alla contestazione di infedele rappresentazione, quella secondo cui le opere abusive realizzate dal ricorrente ricadevano "a distanza dall’autostrada A/30 inferiore ai minimi consentiti dalla normativa vigente" costituisce un nucleo motivazionale organico, del tutto autosufficiente e si rivela, quindi, suscettibile di sorreggere, di per sé, il divisato diniego di sanatoria edilizia e la disposta ingiunzione di demolizione.

Fondandosi, il provvedimento impugnato, su una motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato avrebbe potuto comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio del medesimo (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2882/2007; n. 3020/2007; sez. V, n. 6732/2007; sez. IV, n. 6325/2007; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 268/2007; n. 2723/2007; n. 3995/2007; n. 5892/2007; n. 7401/2007; n. 9718/2007; sez. I, n. 73/2008; sez. II, n. 608/2008; n. 2165/2008; n. 3505/2008; n. 4127/2008; n. 6346/2008; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 6252/2007; Salerno, sez. II, n. 1918/2007; Napoli, sez. III, n. 8744/2007; sez. VIII, n. 1102/2008; Salerno, sez. II, n. 313/2008; Napoli, sez. I, n. 5943/2008; sez. III, n. 10065/2008; sez. V, n. 9774/2008; sez. VII, n. 9861/2008; sez. I, n. 13437/2008; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 6532/2007; TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 1188/2007; sez. I, n. 1988/2007; sez. II, n. 543/2008; n. 2041/2008; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 2032/2007; n. 1847/2008; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, n. 314/2008).

Una simile implicazione demolitoria risulta preclusa dalla circostanza che – come accertato retro, sub n. 69 – la gravata ordinanza del 18 maggio 2007 n. 7/UTC si è rivelata immune da vizi invalidanti, nella parte motivazionale in cui rileva la violazione della fascia di rispetto autostradale e la conseguente insanabilità delle opere abusive contestate.

Le superiori considerazioni inducono, pertanto, a ravvisare la carenza di interesse di parte ricorrente all’accoglimento del sesto motivo di ricorso, in quanto proposto avverso un nucleo argomentativo distinto ed autonomo rispetto a quello risultato legittimo; motivo che è, quindi, da considerarsi assorbito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020).

11. In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere, nel complesso, respinto, stante la ravvisata infondatezza delle censure con esso proposte.

12. Nei confronti dell’ANAS, le spese di lite devono seguire la soccombenza e, pertanto, essere poste a carico della parte ricorrente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi Euro 1.500,00 in favore dell’ANAS.

Nulla devesi nei confronti del Comune di San Marco Evangelista, non costituito in giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Quanto alle spese di lite: – condanna P.N. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 in favore dell’ANAS s.p.a.; – nulla nei confronti del Comune di San Marco Evangelista.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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